Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VI - ISTRUZIONE ARTISTICA
Art. 206 - Istituti di istruzione artistica
1. L'istruzione artistica è impartita:
a) negli istituti d'arte;
b) nei
licei artistici;
c) negli istituti superiori di istruzione artistica,
intendendosi in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori
per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali
di arte drammatica e di danza.
2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di
promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi
per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e
direttamente per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1.
3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono
disciplinati fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli
istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico
concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo
191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il
riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni della parte
seconda, titolo ottavo.
CAPO I - Accademie di belle arti
Art. 207 - Finalità
1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all'esercizio
dell'arte.
2. Nelle Accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura,
decorazione e scenografia.
3. I corsi hanno durata di quattro anni.
4.
All'Accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il possesso
di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.
5. Non sono
sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della licenza di
maestro d'arte, del diploma di maturità di arte applicata o del diploma di
maturità artistica-prima sezione.
6. Allo stesso corso dell'accademia non si
può essere iscritti per più di cinque anni.
7. I diplomi di licenza dei corsi
di studio dell'Accademia di belle arti hanno valore di qualifica accademica.
Essi sono inoltre titoli validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di
insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 402.
Art. 208 - Insegnamenti
1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle
seguenti materie: figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della
pittura, tecniche dell'incisione, pittura, anatomia artistica, storia dell'arte
e del costume.
2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti
fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e modellata, tecniche del
disegno, della plastica e della scultura, tecniche della scultura applicata,
scultura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.
3. Nel corso di
decorazione si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti
materie: tecniche del disegno e della composizione decorativa, tecniche
dell'incisione, decorazione, plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia
degli animali, storia dell'arte e del costume.
4. Nel corso di scenografia si
impartiscono gli insegnamenti fondamentali di scenografia, stile, storia
dell'arte e storia del costume.
5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261,
comma 2, lettera a).
Art. 209 - Insegnamento delle materie artistiche
1. L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia è impartito, nel limite del numero degli alunni di cui all'articolo 265, comma 1, cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo docente.
Art. 210 - Insegnamento delle materie di cultura
1. Per le materie di cultura gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identità di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.
Art. 211 - Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica
1. Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa disposizione si applica per l'insegnamento della storia dell'arte nel corso di scenografia.
Art. 212 - Direttore
1. Ad ogni Accademia è preposto, con incarico conferito dal Ministero ad uno
dei docenti dell'accademia stessa, un direttore, che sovrintende all'andamento
amministrativo, didattico, artistico e disciplinare dell'istituto.
2.
L'incarico ha la durata di due anni e può essere confermato.
3. L'incarico
può essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere
compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare
perizia nella sua arte.
4. Il direttore provvede, per quanto di sua
competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
e risponde del regolare funzionamento della Accademia direttamente al Ministero.
Egli compila annualmente una relazione da inviare al Ministero della pubblica
istruzione.
5. Il direttore, designa, all'inizio dell'anno scolastico, il
docente chiamato a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni amministrative,
didattiche e disciplinari, in caso di assenza o di impedimento.
Art. 213 - Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai
docenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore
nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.
3. Nelle
accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'articolo
255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano
al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il
collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto.
Art. 214 - Assistenti
1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti
fondamentali presso le Accademie di belle arti è previsto un posto di
assistente.
2. L'assistente svolge attività didattica coadiuvando il docente
della cattedra in corrispondenza della quale è istituito il posto.
3.
L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente è di 16 ore.
4.
L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di
materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato.
Art. 215 - Scuole operaie e scuole libere del nudo
1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie
serali e festive e scuole libere del nudo.
2. Nelle dette scuole gli
insegnamenti sono impartiti da docenti di ruolo o, in mancanza, da
supplenti.
Art. 216 - Ordinamento amministrativo
1. L'ordinamento amministrativo della accademie di belle arti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Capo VI del presente titolo.
CAPO II - Istituti superiori per le industrie artistiche
Art. 217 - Istituti superiori per le industrie artistiche
1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione
può promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche
con il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni
relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche
necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura
generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una
industria artistica.
2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti
disponibili, con il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria
superiore con corso di studi di durata quinquennale.
3. Lo Stato può assumere
a suo carico la metà della spesa occorrente per l'istituzione e il mantenimento
di questi istituti.
4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo,
agli istituti superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni
relative alle accademie di belle arti.
CAPO III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica
Art. 218 - Finalità
1. L'accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di
formare attori e registi del teatro drammatico.
2. Il funzionamento
dell'accademia è disciplinato con regolamento governativo adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Oltre agli
insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti
complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 219 - Ammissione all'Accademia
1. Al primo anno di corso dell'Accademia si accede a seguito di esame.
Art. 220 - Direttore
1. All'Accademia è preposto un direttore, che sovraintende all'andamento
didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa.
2. Il direttore
provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento
dell'Accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli
compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica
istruzione.
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il
docente chiamato a sostituirlo, nelle funzioni didattiche e disciplinari, in
caso di assenza o impedimento.
4. Il direttore è assunto per pubblico
concorso, per titoli ed esami.
5. Il Ministro può in via eccezionale,
conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute
o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella
sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così
nominata.
6. Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato, dal
dirigente preposto all'istruzione artistica, ad uno dei docenti
dell'Accademia.
Art. 221 - Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai
docenti dell'accademia.
2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per
esso previsti dallo statuto, dell'Accademia, approvato con regio decreto 25
aprile 1938, n. 742.
Art. 222 - Coordinamento amministrativo
1. L'ordinamento amministrativo dell'Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al Capo VI del presente titolo.
Art. 223 - Scritturazioni ed incarichi
1. Per l'insegnamento delle regia e della recitazione, il direttore provvede
a scritturare, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, artisti di
riconosciuto valore, mediante contratto di diritto privato. La relativa spesa e
a carico del bilancio dell'Accademia.
2. Gli altri insegnamenti sono
conferiti per pubblico concorso.
Art. 224 - Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato
1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Accademia d'arte drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e in compagnie sovvenzionate dallo Stato.
Sezione II - Accademia nazionale di danza
Art. 225 - Corsi e finalità dell'Accademia
1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della durata di
otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici, un corso di
perfezionamento, della durata di tre anni, per la formazione di solisti, docenti
e compositori di danza ed un corso di avviamento coreutico, della durata di tre
anni.
2. Il corso normale è diviso in tre periodi: periodo inferiore e
periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore, della
durata di due anni.
3. L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli
esami relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento
ministeriale.
Art. 226 - Ammissione ai corsi
1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame, con il
possesso della licenza elementare.
2. Coloro che siano in possesso del
diploma di danzatore possono iscriversi al corso di perfezionamento.
Art. 227 - Attestati e diplomi
1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo è
rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.
2. A coloro che
abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo è rilasciato il diploma di
danzatore.
3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di
perfezionamento è rilasciato il relativo diploma.
4. A coloro che abbiano
superato l'esame al termine del corso di avviamento coreutico è rilasciato il
relativo attestato.
5. Il collegio docenti può proporre al Ministero della
pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione
di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara
fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.
Art. 228 - Direttore
1. All'Accademia è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento
didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa.
2. Il direttore
provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento
dell'accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli
compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica
istruzione.
3. Il direttore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce lo
svolgimento dei programmi di insegnamento e l'orario delle lezioni.
4. Il
direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a
sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di
impedimento.
5. Il direttore è assunto per pubblico concorso per titoli ed
esami e deve essere compositore di danza di riconosciuto valore.
6. Il posto
di direttore non coperto da titolare è affidato dal dirigente preposto
all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti
dell'accademia, su proposta del consiglio di amministrazione.
7. Il Ministro
può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a
persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata
fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo
di prova la persona così nominata.
Art. 229 - Ordinamento amministrativo
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 sulla composizione del consiglio di amministrazione, l'ordinamento amministrativo dell'Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al Capo VI del presente titolo.
Art. 230 - Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente;
b) da
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
c) da due
rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
competente in materia di spettacolo;
d) da un rappresentante del Ministero
del Tesoro;
e) dal direttore;
f) da due rappresentanti del collegio dei
docenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di
voti prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio di amministrazione viene
nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre
anni e può essere confermato.
4. Le funzioni di tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione sono gratuite.
Art. 231 - Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, è composto da tutti i
docenti dei corsi.
2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse
didattico o disciplinare.
3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la
presidenza del direttore, dai Consigli dei docenti distintamente per il corso
normale ed il corso di perfezionamento.
Art. 232 - Materie di insegnamento
1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle
seguenti materie artistiche e culturali:
Corso normale (otto
anni):
Inferiore (3 anni): tecnica della danza.
Medio (3 anni): tecnica
della danza; composizione della danza; solfeggio; storia dell'arte, 5° e 6°
anno; storia della musica, 5° e 6° anno.
Superiore (2 anni): tecnica della
danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia
della musica; solfeggio.
Corso di perfezionamento (3 anni): Tecnica della
danza. Composizione della danza. Teoria della danza. Storia dell'arte. Storia
della musica. Storia della danza e del costume. Pianoforte (facoltativo).
2.
Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento
ministeriale.
3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2,
nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo
261, comma 2, lettera a).
Art. 233 - Obblighi scolastici degli allievi
1. E' fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell'Accademia
Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto di istruzione
secondaria superiore.
2. Coloro che già frequentano scuole pubbliche o
legalmente riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono
ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1° del corso normale a seconda degli
anni di scuola secondaria già superati.
3. Presso tali scuole essi sono
esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi
esami.
Art. 234 - Personale del corso di perfezionamento
1. Il personale del corso di perfezionamento è scelto dal Consiglio di
amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente
secondo le consuetudini vigenti per tale genere di contratti. Quando la scelta
cada sul direttore o su docenti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico
annuale.
2. In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal
Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le
sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento competente in materia di spettacolo.
Art. 235 - Insegnamento della composizione e della tecnica della danza
1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite nell'Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le modalità ed i criteri per la determinazione degli organici, di cui all'articolo 265.
Art. 236 - Pianisti accompagnatori
1. I pianisti accompagnatori coadiuvano i docenti degli insegnamenti in corrispondenza dei quali sono istituiti i posti di pianista, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai docenti medesimi e dal direttore.
Art. 237 - Sovvenzioni
1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici, per i tre anni di corso, nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento sarà provveduto, per ciascun esercizio finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo.
Art. 238 - Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato
1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano
e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare
rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi danzatori o
danzatrici, con preferenza, i diplomati della Accademia nazionale di danza o di
scuole ad essa pareggiate.
2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore
sono ammessi, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del
diploma di istituto d'istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti
alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di istruzione
secondaria.
3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga
istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e
nei programmi a quelli degli istituti di cui al comma 2.
CAPO IV - Conservatori di musica
Art. 239 - Finalità
1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.
2. Al
conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti
necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione
di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio
decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.
4. Nel
conservatorio di musica non si può ripetere più di una volta lo stesso anno di
corso.
5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse
di cui all'articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio
di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.
Art. 240 - Insegnamento nei conservatori di musica
1. L'insegnamento nei conservatori di musica è disciplinato con regolamento.
Fino all'emanazione di nuove norme in materia, si applicano le disposizioni del
regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.
2.
All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del regio decreto 11
dicembre 1930, n. 1945 è aggiunta la scuola di chitarra.
3. Oltre agli
insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono impartiti gli insegnamenti
complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 241 - Direttore
1. Ad ogni conservatorio di musica è preposto un direttore, che sovrintende
all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'istituto.
2. Il
direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare
funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della pubblica
istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero
della pubblica istruzione.
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno
scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e
disciplinari in caso di assenza o di impedimento.
4. Il direttore è assunto
per pubblico concorso, per titoli ed esami.
5. Il Ministro può, in via
eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per
opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di
singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di
prova il personale così nominato.
6. I posti di direttore non coperti da
titolari sono affidati dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per
incarico temporaneo, ad uno dei docenti del conservatorio.
Art. 242 - Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai
docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio.
2. Il collegio dei docenti
assiste il direttore in ordine all'andamento didattico, artistico e disciplinare
del conservatorio.
Art. 243 - Ordinamento amministrativo
1. L'ordinamento amministrativo dei conservatori è disciplinato dalle disposizioni di cui al Capo VI del presente titolo.
Art. 244 - Conservatori di musica statizzati
1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto
indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di
statizzazione:
- G. Tardini di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
-
Nicolò Paganini di Genova e Francesco Morlacchi di Perugia (legge 22 marzo 1974,
n. 111);
- F. E. Dall'Abaco di Verona, L. Canepa di Sassari, A. Vivaldi di
Alessaia, U. Giordano di Foggia, G. D'Annunzio di Pescara, G. Frescobaldi di
Ferrara, T. Schipa di Lecce, G. Nicolini di Piacenza, A. Venturi di Brescia, e
C. Pollini di Padova, liceo musicale pareggiato A. Corelli di Messina
trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria
(legge 8 agosto 1977, n. 663);
- V. Gianferri di Trento (legge 13 agosto
1980, n. 473);
- S. Tomadini di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).
2. I
rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e
Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30 novembre 1930, n.
1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell’art. 239,
comma 6.
Art. 245 - Disciplina della professione di maestro di canto
1. Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la
relativa professione se non abbia conseguito in un conservatorio di musica
statale o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo
didattico, salvo il disposto del comma 2.
2. Il docente di canto nei
conservatori di musica statali e negli istituti musicali pareggiati e coloro che
siano stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di
assumere il titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione
ancorché siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.
3. E' istituito un
albo professionale dei maestri di canto. Le norme concernenti la formazione
dell'albo, le condizioni e le modalità per l'iscrizione ed ogni altra norma per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del
Tesoro.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro che
insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano
musica e canto negli istituti di istruzione secondaria oppure si trovino in
possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale
nelle scuole medie, purché esercitino la loro attività entro i limiti del
rispettivo insegnamento.
Art. 246 - Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale
1. Nessuno può esercitare la professione di docente di materie musicali in
istituti o scuole di musica, ne fare parte di orchestre che si producono in
luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un
conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto
rispettivamente ai commi 2 e 3.
2. Per esercitare la professione di docente
di materie musicali in istituti o scuole di musica è prescritto il possesso del
diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva
materia d'insegnamento.
3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si
richiede:
a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o
liriche;
b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso
regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del
periodo inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.
4. Le
orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli
effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o
liriche.
5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente
articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si
vogliono suonare in orchestra.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si
applicano né ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o
convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastiche,
sempre che le rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo
di culto, né ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati.
7. Le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè,
cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiori a
sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle
orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.
8. Coloro
che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far
parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme
concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la
determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono
stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
ministri del tesoro e della pubblica istruzione.
Art. 247 - Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali
1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali
è la nota «La», la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz
(HZ), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.
2. E' fatto
obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni,
comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono e
utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario
del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di
riferimento per l'intonazione la nota «La», di cui al comma 1. Sono in ogni caso
fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti
brani di musica e spettacoli lirici.
3. Per ottemperare a quanto disposto dai
commi 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di
riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori
elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo
marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E' ammessa la
tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0, 5 Hertz.
4. I contributi
dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata
osservanza delle norme del presente articolo.
5. L'utilizzazione di strumenti
di riferimento non conformi alla norma di cui al comma 3 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire
un milione.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione
per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di
controllo.
7. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede
con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 248 - Accompagnatori al pianoforte
1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei Conservatori di
musica è istituito un posto di accompagnatore al pianoforte.
2. Gli
accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi docenti, svolgendo la
propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.
CAPO V - Alunni, esami e tasse
Art. 249 - Alunni
1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si applicano, in
materia disciplinare, le disposizioni relative agli alunni degli istituti di
istruzione secondaria superiore. Le sanzioni disciplinari adottate dagli organi
competenti sono comunicate al Ministero.
2. Negli istituti di cui al presente
titolo gli stranieri sono iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti
idonei a giudizio del collegio dei docenti.
Art. 250 - Privatisti
1. Non può presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di belle arti
chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la licenza di scuola
media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si
svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
3. Le
limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che abbiano
raggiunto il ventiduesimo anno di età.
4. All'esame di licenza dell'Accademia
di belle arti non sono ammessi candidati privatisti.
Art. 251 - Orari e programmi
1. Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del ministro.
Art. 252 - Esami
1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di
promozione, di idoneità, di licenza e di diploma.
2. Con l'esame di
ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.
3. Agli anni
successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione
e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.
4. L'esame di diploma
è sostenuto al compimento dei corsi di studio.
5. Presso l'Accademia
nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di
perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.
6. Nell'anno scolastico
si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione
non superi o non compia l'esame è ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo
nella seconda sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono
composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri estranei. Esse sono
nominate dal direttore dell'istituto.
Art. 253 - Tasse scolastiche
1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le
seguenti:
A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole
annesse):
- Tassa di esame di ammissione;
- Tassa di
immatricolazione;
- Tassa di frequenza di ciascuno anno;
- Tassa per il
rilascio dei diplomi e delle licenze.
B. Accademie di belle arti (comprese le
annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza:
- Tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
- Tassa di
immatricolazione;
- Tassa di frequenza di ciascun anno;
- Tassa di
diploma.
2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai
sensi e con le modalità dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 aprile
1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio
1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
3. Le tasse di frequenza possono essere
pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese
di gennaio.
4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
- gli studenti
che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per
l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella
licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturità;
-
gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di
corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica
ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;
- gli studenti appartenenti a
nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti con
l'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria
1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni.
5. Ai fini
dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene
conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di
lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si
tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del
mantenimento.
6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese
quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di
caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o
per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che
siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i
ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.
7. Salvo che
per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono
dispensati dal pagamento delle tasse.
CAPO VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Art. 254 - Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi
1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle accademie
e dei conservatori è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, da
parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla data di notificazione o
della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Per quanto non previsto nel
presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, N. 1199.
Art. 255 - Autonomia amministrativa
1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie
nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati di autonomia amministrativa
e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. I
particolari statuti che regolano il funzionamento amministrativo e didattico
restano in vigore, per gli istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili
con le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli
istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti è attribuita altresì
personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di
ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno
stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma
6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Le spese per il trattamento
economico del personale di ruolo e non di ruolo, docente e amministrativo,
tecnico ed ausiliario degli Istituti sono a carico dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con
le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.
3. Le spese per il
funzionamento degli istituti sono iscritte nel bilancio degli istituti stessi e
trovano copertura nei contributi ministeriali e nelle altre entrate di
bilancio.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la
formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi
adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale ed il controllo dei costi, anche su base
comparativa.
Art. 256 - Consiglio di amministrazione
1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 è amministrato da un
consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza, dal
presidente e dai seguenti altri membri:
a) un rappresentante del Ministero
della pubblica istruzione;
b) il direttore dell'Istituto;
c) due docenti
dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.
2. Possono inoltre essere
chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a
tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di
contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento
dell'Istituto.
3. E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione
dei conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante
dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.
4.
Segretario del consiglio è l'impiegato amministrativo di qualifica più
elevata.
5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di
amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la
durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In
caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono
essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del consiglio di
amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.
6. Quando
ne sia riconosciuta la necessità, il Ministero della pubblica istruzione
scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per
l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio
di amministrazione deve essere ricostituito.
7. In deroga a quanto previsto
dal presente articolo i consigli di amministrazione dei conservatori di musica
di Roma e Napoli conservano la composizione prevista dalle particolari
disposizioni che li riguardano: di ciascuno di essi fanno altresì parte due
docenti dell'Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti.
8. Del
consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di Bologna fa parte di
diritto un rappresentante di quel Comune.
Art. 257 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione
dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto
consuntivo;
b) delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a
carico del bilancio dell'istituto. Le spese fino al suddetto importo sono
disposte direttamente dal presidente del consiglio di amministrazione con propri
provvedimenti;
c) propone le variazioni delle tabelle organiche
dell'istituto.
Art. 258 - Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e coincide con
l'anno solare.
2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di
tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito
di notoria solidità che lo disimpegna mediante conto corrente bancario
fruttifero.
3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati
dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante
reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli istituti e firmati nei
modi di cui all'articolo 259, comma 1.
4. Gli istituti hanno l'obbligo di
trasmettere all'ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe
delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di
pagamento. Le somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel
bilancio dell'esercizio successivo alla loro maturazione.
5. A decorrere dal
1 gennaio 1994 il servizio di cassa è affidato all'Ente poste italiane. Per il
predetto servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma
5.
Art. 259 - Servizi amministrativi, di segreteria e contabili
1. Ad ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della VIII
qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei quali
l'impiegato con maggiore anzianità di qualifica sovraintende ai servizi di
segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile dell'osservanza delle
norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al
presidente del consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti
la gestione autonoma dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario
delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore
dell'istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione
delle norme legislative e regolamentari.
2. Il rapporto informativo sul
direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal
direttore dell'istituto, sentito il parere del presidente del consiglio di
amministrazione. Il dirigente preposto all'istruzione artistica esprime il
giudizio complessivo.
3. L'impiegato del ruolo dei direttori amministrativi
che sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili può essere
incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli
istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede
l'istituto in cui egli è titolare e in province limitrofe.
4. Possono essere
comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori
amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi
amministrativi degli istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai
servizi stessi.
Art. 260 - Servizi di economato e di archivio
1. Ad ogni istituto è assegnato un coordinatore amministrativo con il compito
di coadiuvare il direttore dei Servizi di segreteria, amministrativi e
contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio
con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del consiglio di
amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento
dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'istituto, di cui assume la
responsabilità in qualità di consegnatario.
Per i servizi di archivio, di
protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione
contabile ed amministrativa, ad ogni istituto possono essere assegnati non più
di cinque impiegati della quarta qualifica funzionale.
CAPO VII - Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica
Art. 261 - Iniziative di promozione
1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di promuovere presso
gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile
all'incremento delle arti e delle industrie collegate.
2. Al fine anzidetto
il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove occorra, con altri
Ministri competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, è
autorizzato:
a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti,
facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo comprese nei
programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell'incremento
dell'arte e delle industrie artistiche;
b) a favorire l'organizzazione di
esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzione artistica od
altri enti disposti a tale organizzazione;
c) a promuovere comitati o
consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore dell'arte e
delle industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2,
lettera a), aventi carattere permanente sono determinati, ai fini della loro
copertura con le procedure concorsuali di cui all'articolo 270, previa
definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro
della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione
4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle
attività di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti dal proprio
bilancio.
Art. 262 - Locali e arredamento
1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e
conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di
funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei
lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria di immobili destinati a sede di accademie, istituti superiori per
le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i quali sono
contratti mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma
restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela
storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3. L'approvazione del
progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 263 - Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso
di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso
di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni
sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I
lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al
pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
CAPO VIII - Personale delle accademie e dei conservatori
Sezione I - Ruoli e organici
Art. 264 - Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori
1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i
seguenti:
- ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza;
- ruoli del personale docente dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali d'arte drammatica e di danza;
- ruoli degli assistenti delle
accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di
musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori
e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza;
- ruoli del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. L'identificazione delle
qualifiche e delle aree funzionali del personale appartenenti ai ruoli di cui al
comma 1 è disciplinata con i procedimenti e i contratti previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. I ruoli del
personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4. Salvo quanto previsto nel
presente titolo in materia di reclutamento e di orario di servizio, al personale
direttivo dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e
dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente delle
predette istituzioni e delle accademie di belle arti si applicano le norme
contenute nella Parte III del presente testo unico, relative al personale
direttivo e docente delle istituzioni scolastiche.
5. Agli assistenti delle
accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di
musica, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di
danza ed ai pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza si
applicano le norme contenute nella Parte III del presente testo unico, relative
al personale docente.
6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale
di danza si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli
educandati.
7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme contenute
nella Parte III del presente testo unico, relative al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale appartenente
al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a quando non saranno
efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato giuridico e
sul trattamento economico del corrispondente personale del comparto
Ministeri.
Art. 265 - Organici
1. Le modalità ed i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche
relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti, dei Conservatori di
musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei
conservatori di musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11
dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme del
presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non può essere
superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di ciascun corso.
2.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
del tesoro sono altresì determinati i posti relativi agli insegnamenti di cui
all'
articolo 261, comma 3.
3. Con la medesima modalità di cui ai commi 1
e 2 sono determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
4. L'organico
del personale appartenente al ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia
nazionale di danza è determinato in una unità per ogni 100 allievi.
5. A
decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in
relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle
effettive esigenze di funzionamento dei vari insegnamenti. I criteri e le
modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove
nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica.
Art. 266 - Orario di servizio
1. L'orario di servizio è stabilito in sede di contrattazione collettiva ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi
di cui al comma 1, si applicano le norme vigenti.
Art. 267 - Cumulo di impieghi
1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente
testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e
delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo
273.
2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di
musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione
musicale è regolato dagli articoli 273 e 274.
Art. 268 - Competenze in materia di stato giuridico del personale
1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario,
degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei
conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a
provvedere:
a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative,
per qualsiasi motivo essi siano richiesti;
b) all'irrogazione delle sanzioni
disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura;
c) alle ricostruzioni
della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli
accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al
trattamento di quiescenza.
2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica
provvede a:
a) alla nomina e conferma in ruolo;
b) alla concessione dei
congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori
amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti
provvedimenti siano richiesti;
c) alla concessione del prolungamento
eccezionale delle aspettative;
d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari
nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del
rimanente personale.
3. Per il periodo di prova del personale docente e del
personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le
disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.
Sezione II - Reclutamento
Art. 269 - Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi
1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza avviene mediante
concorsi per titoli ed esami.
2. I concorsi constano di una prova scritta e
di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine
del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori di musica
e nelle predette accademie.
3. Coloro i quali superano il concorso e sono
utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono
nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte
nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad
eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei
quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
4. Per la
partecipazione al concorso per direttore dell'Accademia nazionale di danza è
richiesto il requisito di cui all'articolo 228, comma 5.
5. Per quanto
riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici
per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni di cui
alla parte III, titolo 1, capo II, sezione III del presente testo unico.
6.
Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente universitario di ruolo
di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico ovvero
da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori
di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con
qualifica non inferiore a dirigente.
7. Il presidente è scelto per sorteggio
dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra coloro i quali siano
compresi in appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal
Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo,
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo,
componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano
inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per
le commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente
delle altre istituzioni scolastiche.
9. Ai componenti delle commissioni sono
corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata.
Art. 270 - Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti
educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei
conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed
esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è
assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2.
Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una
adeguata specializzazione.
3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di
assistente si applicano le stesse norme che regolano i concorsi per
l'insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di
storia dell'arte è necessario altresì essere in possesso del titolo di studio
richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa
materia nei licei classici.
4. I concorsi sono indetti a livello nazionale
dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla
previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva
disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per
l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e
professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che
hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.
5. I concorsi per titoli ed
esami constano di una o più prove scritte, scrittografiche o pratiche, in
relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.
6. Ciascuna prova
scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata all'accertamento della
preparazione culturale e delle capacità professionali.
7. La prova orale è
finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle
metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento
nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si
riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui
alla parte II, titolo VII, capo I del presente testo unico.
8. Le commissioni
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali
30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli.
Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove
scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
9. Per
l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica
istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare
convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro
occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può
superare in ogni caso le 12 ore.
10. Coloro i quali superano il concorso e
sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono
nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o
didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la
riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 265, comma 5; esse non
sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione
nell'anno scolastico successivo.
11. L'anno di formazione è valido come
periodo di prova.
12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di
cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di
formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni
scolastiche
13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni dettate per i concorsi del personale docente delle altre
istituzioni scolastiche.
14. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i
posti di docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati,
siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro
può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.
Art. 271 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da
un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno
cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con
un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti
di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli
insegnamenti cui si riferisce il concorso.
2. I presidenti delle commissioni
giudicatrici sono scelti per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione
artistica fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per
sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ne
abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni
giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di
due volte immediatamente successive nella medesima sede.
3. Le commissioni
giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei
concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura
il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
4. Per i
concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti
titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo
titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia
possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
5. A ciascuna commissione
è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica
funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli
titoli sono costituite secondo modalità definite con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente
delle altre istituzioni scolastiche.
Art. 272 - Conferimento delle supplenze
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per
quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate
dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal
direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al
direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da
commissioni nominate dal Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal
presidente, scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i
direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della
materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle
supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie
hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone
ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al
comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con
la valutazione di nuovi titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia
superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni,
ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la
quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in
sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di
tutte le sottocommissioni così costituite.
7. Le commissioni possono
funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal
dirigente preposto all'istruzione artistica; alle commissioni costituite in
sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.
8. Ciascun
aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui
aspira alle supplenze, fermo restando il diritto al conferimento di supplenze
presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in
graduatoria..
9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica
per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di
avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie compilate
secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n.
312.
10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli
titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
annuali e temporanee in uno degli istituti indicati nella domanda di
supplenza.
11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella
prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 140,
convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a favore di
coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai fini
delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste dal medesimo decreto
legge.
12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli
valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio possono
essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e
professionali possono essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che
riportino un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi
nelle graduatorie.
13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati,
entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle
graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso
il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica Istruzione.
14. Resta fermo quanto previsto, in materia di
scritturazione e di incarichi, dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte
drammatica e dall'articolo 234 in materia di incarichi per l'Accademia Nazionale
di danza.
15. Per il conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei conservatori di
musica si applicano le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, del
presente testo unico; le competenze in materia dei capi di istituto, presidi o
direttori didattici, ivi previste, si intendono riferite ai direttori di
accademia o di conservatorio.
16. Restano ferme, per quanto riguarda il
conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di
conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per
il Trentino Alto Adige.
Art. 273 - Contratti di collaborazione
1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed
artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo,
possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da
enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione
dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono
provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti
del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del
competente organo di amministrazione del conservatorio.
2. Tali contratti di
collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti
secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative
al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi
esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività
artistica esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e
si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato
da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi
obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attività previste nel
contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari
all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di
ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità,
delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme
vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di
attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al
precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di
ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o
biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.
8. Nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in
apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai
conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9. Il Ministero
della pubblica istruzione con proprio decreto, provvede ogni anno alla
ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze
accertate.
Art. 274 - Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980
1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980,
abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o
istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta
del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano
optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o
istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei
conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro
aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il
conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
2. Il contratto di
cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non
superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di
età.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del
contratto.
4. Il compenso per le attività previste nel contratto di
collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha
carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico
complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione
con le esclusioni indicate nell'
articolo 273. Dopo un quinquennio di
attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma
6 dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio
della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del
13 luglio 1980, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui
all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive
modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993
6. Nel caso
in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione
ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e
comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo
diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti
pensionistici.
Art. 275 - Modelli viventi
1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono
assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di servizio compreso tra le
dieci e le venti ore settimanali.
2. La retribuzione oraria per tali
incarichi è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto
del trattamento economico previsto per la terza qualifica del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Essa è corrisposta in tutti
i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario della scuola, per un importo mensile corrispondente al
numero di ore settimanali conferite con l'incarico. L'adeguamento retributivo
avviene in corrispondenza ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti per la
terza qualifica del predetto personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato
giuridico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della
scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento ed all'orario di
servizio. In materia di assenze e di congedi si applicano le disposizioni
riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria
del servizio
4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti, le
quote di aggiunta di famiglia.
5. Ai fini del trattamento assistenziale e
previdenziale si applicano le norme relative al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario non di ruolo della scuola.
6. L'incarico annuale è
titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni
successivi.
7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del
personale ausiliario, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di
servizio anche non continuativo.
8. Il sevizio prestato in qualità di modelli
viventi è riconosciuto nel ruolo del personale ausiliario secondo le
disposizioni in vigore per il predetto personale della scuola.