Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V - ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
CAPO I - Finalità ed ordinamento
Art. 191 - Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e
scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la
licenza di scuola media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti
tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli
istituti professionali e gli istituti d'arte.
3. Il ginnasio-liceo classico e
quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi
universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare
all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune
professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle
costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine
quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue
applicazioni all'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo
quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di
mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed
artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello
di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle
tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino
all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente
la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale
conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola
elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola
materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale possono essere
attribuiti ad alcuni istituti finalità ed ordinamento speciali.
4. Il
ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno
durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno la
durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la scuola magistrale hanno la
durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la
viticoltura e l'enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti
professionali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli
istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati
in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due
sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura,
decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio
dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio.
5. I
diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono
accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando
le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole
di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno
accesso diretto alla Facoltà di magistero. I diplomati del liceo artistico hanno
accesso diretto all'Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione,
ed alla Facoltà di architettura, se provenienti dalla seconda.
6. Gli
istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire
l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui il comma 5,
da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in
ogni provincia sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università,
sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione.
Negli istituti professionali, nonché negli istituti d'arte, che ne facciano
richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque
anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal
Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a
consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione
secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che
per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono
ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e,
rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo.
Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità
professionale o, rispettivamente, di maturità d'arte applicata, i quali danno
accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi
integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso
sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli
istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad
accentuare la componente culturale del loro primo biennio.
7. Agli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle
rispettive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine,
reparti di lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto è preposto un preside,
che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.
9. Gli istituti e scuole
di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei successivi
articoli, con l'espressione: «istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore».
CAPO II - Carriera scolastica degli alunni
Art. 192 - Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione
1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di
promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano
da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso
alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità.
2. Gli
esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad
una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente
di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono
disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e
dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi
dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi
dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di
abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che
non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi
negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci
anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti
dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle
materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli
di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere
adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla
classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In
casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del
consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi
circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata,
l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il
collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo
316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo
prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due
diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio
finale per la promozione non si considera come sessione di esame.
6. L'alunno
d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può
presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a
quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con
cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata,
purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per
effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto
o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
7. Al termine di
ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di
classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.
8. A
conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti,
esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto
previsto dagli articoli successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti
opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate
personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al
comma 9 ed al comma 4 dell'articolo 310 devono essere allegati alla domanda di
iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola
secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica
elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del
presente articolo e al comma 4 dell'articolo 310, è sottoscritta per ogni anno
scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento
della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.
Art. 193 - Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione
alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al
termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è
conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in
ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi in
condotta. Gli studenti che al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di
classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia,
sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o
non ammissione alla classe successiva.
2. L'ammissione agli esami di
idoneità, di cui all'articolo 192, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da
parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni
prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della
partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati
privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di
idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale
voto non inferiore ai sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo
dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello
dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno
in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì
dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età
è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole
magistrali.
5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si
svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio
delle lezioni.
Art. 193 bis - Interventi didattici ed educativi
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il
collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive
competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione
d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da
destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso
dell’anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle
necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe,
nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche
attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte
a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti
degli studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli
interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto,
in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei
docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il
collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull’efficacia dei suddetti
interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai
docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il
collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione
degli studenti in sede di scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano
stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in
una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli
ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe
delibera l’obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le
attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente
all’avvio dell’anno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con
propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi
didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine
disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.
5. Le
attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed
educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le
modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono
definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione
dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi
integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con
decreto del ministro della Pubblica Istruzione per l’assegnazione su base
provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti
dei provveditori agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
all’estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti
richiesti dalle particolari esigenze locali.
Art. 193 ter - Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Gli interventi di cui all’articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli
destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono
durante tutto l’anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne
stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni
adattamenti del calendario scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito
dal comma 2, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono
autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da
quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva i propri obblighi
di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto
per ciascuna disciplina. Nell’ambito di tale flessibilità è assicurato lo
svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei
confronti degli studenti dei corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed
educativi integrativi di cui all’articolo 193-bis, comma 1, primo periodo e
comma 3, può essere prevista un’articolazione diversa da quella per classe, in
considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle
disponibilità di bilancio.
2. In sede di prima applicazione, i criteri e le
modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui
all’articolo 193-bis, comma 5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono
definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. I ministri della Pubblica Istruzione e
degli Affari Esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai
risultati degli interventi previsti dal presente articolo».
CAPO III - Esami finali
Art. 194 - Esami finali nella scuola magistrale
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli
esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole materne.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano
frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati
ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di
essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il
diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della
domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la
maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di
lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e
geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e
puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di
plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di
lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non
è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale
insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica,
e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione,
se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di
tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al
termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli
altri esami.
Art. 195 - Esami di qualifica
1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali
consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti
contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di
contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica
va trascritta nel libretto di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche
funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui
al comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili
professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso dà
diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed
esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il
possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi
ai sensi dell'articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione
agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la
composizione delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si
attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina
degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la
quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle
commissioni giudicatrici degli esami di idoneità.
5. Gli esami di qualifica
si svolgono in unica sessione annuale.
Art. 196 - Esami di licenza di maestro d'arte
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i principi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
Art. 197 - Esami di maturità
1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo
scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto
magistrale si sostiene un esame di maturità, che e esame di Stato e si svolge in
unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a
conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale
abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento
nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da
leggi speciali.
2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione
per il conseguimento del diploma di maturità professionale e di maturità d'arte
applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti professionali e,
rispettivamente, degli istituti d'arte.
3. Il diploma di maturità
professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici
di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all'articolo 205 è stabilita la
validità dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle qualifiche
funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il predetto
diploma, al pari di quello di maturità d'arte applicata, e riconosciuto nei
limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturità gli
alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l'ultimo anno di
corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli anni integrativi istituiti
presso gli istituti professionali o gli istituti d'arte statali, pareggiati o
legalmente riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal
consiglio di classe con almeno la metà dei voti, sulla base di uno scrutinio
finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole
materie di studio dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio
analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie. Agli alunni non
ammessi è comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo
risultante dallo scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della
domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico può
chiedere di essere ammesso all'esame di maturità. I candidati non considerati
nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è prevista
specifica prova negli esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla
stessa commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il
candidato è provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di
eventuali altre maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.
6.
L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del
candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e
professionali.
7. L'esame consta di due prove scritte e di un
colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema
scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare
le sue capacità espressive e critiche; la seconda prova scritta, che per gli
esami di maturità tecnica, professionale e d'arte applicata, può essere grafica
o scritto-grafica, è indicata dal Ministero della pubblica istruzione entro il
10 maggio e verte su materie comprese nella tabella n. 1
allegata al presente testo unico. I casi in cui gli esami possano constare di
una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui all'articolo
105, comma 1.
9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua
diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle
scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in
lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con lingua d'insegnamento
diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei temi
proposti nella rispettiva lingua d'insegnamento.
10. I temi sono inviati dal
Ministero. Qualora essi non giungano tempestivamente, il presidente della
commissione esaminatrice provvede a che ciascun commissario presenti una terna
di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a sorte quattro per
la prima prova ed uno per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati
viene effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi
svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte
rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro indicate dal
Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati. A
richiesta del candidato il colloquio può svolgersi anche su un'ulteriore materia
di insegnamento: in tal caso, il presidente può nominare, ove occorra, un membro
aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio, che è collegiale,
deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.
13.
A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un
motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal
curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della
commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a
disposizione della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione
dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua
qualifica e l'orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con
la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti prevale il
voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da una valutazione
espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un
punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte
membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a
sessantesimi. Tale valutazione è valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun
candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione
relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi
universitari e, per la maturità artistica e di arte applicata, ai fini della
scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell'accademia di belle arti.
Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del punteggio ed alla
valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione.
15. I diplomi
di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la
valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta
dell'interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti
sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni; gli
altri candidati non maturi possono essere ammessi a frequentare l'ultima classe,
a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione.
17. Ai
candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per
gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino
nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di
sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della
conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalità di cui al
comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si
trovino nell'assoluta impossibilità di parteciparvi secondo il normale diario si
applica anche agli altri tipi di esami previsti nel presente capo.
CAPO IV - Norme comuni a vari tipi di esame
Art. 198 - Commissioni di esame
(modificato dalla Legge 23.12.1994 n. 724)
1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi e
nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato
aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da
rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei
componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non
può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un
docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari
che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli
esami finali della scuola magistrale è composta dai docenti della scuola ed è
presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica
istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 205, comma 1.
3. La commissione per gli esami di maturità è
nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta dal presidente e
da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto
statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei
candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione è
anche membro effettivo per i privatisti.
4. Il presidente della commissione
di cui al comma 3 è scelto nelle seguenti categorie:
a) docenti universitari
di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
b) ricercatori universitari
confermati, liberi docenti incaricati o assistenti universitari del ruolo ad
esaurimento purché appartengano a settori scientifico disciplinari cui sono
riferibili le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o
pareggiati;
c) provveditori agli studi a riposo purché provenienti
dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore;
d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore statali o pareggiati;
e) docenti degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati, che
da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi
a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano
conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame per
merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si svolga nell'ultimo
triennio o quadriennio che prepara all'esame di maturità. In caso di assoluta
necessità, il Ministero può derogare alle limitazioni previste dalla lettera b)
circa l'utilizzazione dei liberi docenti, fermo restando il criterio del settore
scientifico - disciplinare attinente all'esame.
5. I membri della commissione
giudicatrice degli esami di maturità sono scelti tra i docenti di ruolo degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati
che abbiano insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le
materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti
quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe.
Dall’anno scolastico 1994-95 e fino all’entrata in vigore della riforma
dell’istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri
delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti
tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella
provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che
abbia l’abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline
per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il
personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia
della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle
commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti
alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno.
6. Il
presidente delle commissioni degli esami di maturità nei licei artistici è
scelto, oltre che nella categoria indicata alla lettera a) del comma 4, anche
tra i ricercatori universitari confermati, i liberi docenti incaricati od
assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori
scientifico-disciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati docenti di
ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i docenti di ruolo
delle accademie di belle arti e tra i docenti di ruolo dei licei artistici che
abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano
superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono
scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle
arti e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le
materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie culturali sono scelti
tra i docenti di ruolo dei licei artistici e tra i docenti di cui al comma
5.
7. Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici e professionali,
un membro può essere scelto dal Ministero tra gli estranei all'insegnamento,
purché munito del titolo di studio attinente all'indirizzo specifico cui si
riferisce l'esame e sia fornito di particolare competenza nel corrispondente
settore tecnico; nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie tecnico
professionali, in caso di necessita e di urgenza, si può prescindere dal
requisito dell'abilitazione.
8. In caso di necessità è data facoltà al
presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le
quali non risultino nominati membri effettivi.
9. Nella sua prima riunione la
commissione elegge il vice presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame
di maturità sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.
10.
Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni
degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette
l'elenco dei docenti, i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi
dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.
Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli
studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto
domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.
Art. 199 - Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte
1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente
esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di
maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli
alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici,
degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli
istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la
promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia, fermo restando la particolare disciplina concernente la
valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
2. Il beneficio di
sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto,
gli esami di cui al comma 1 è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di
leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la
promozione all'ultima classe per scrutinio finale.
3. Non sono concesse altre
abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle indicate nei
commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non
sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso
grado
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla
vita religiosa possono sostenere gli esami di maturità e quelli di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole
statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti
dall'autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.
6. Ai fini
del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si 'applicano le disposizioni
di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione,
di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli
studi.
CAPO V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse
scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c)
tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità
e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli
importi per esse determinate dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio
1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste
dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito
con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165.
3. A decorrere dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e
di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di
diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi
introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per
le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella
determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate
in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare,
risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono
dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano
conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione
non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
- gli studenti
appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti
di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge
finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge
11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere
dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con
arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del
reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello
studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito
personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei
familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati
altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i
candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e
rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per
la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per
causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o
per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di
invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di
servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la
dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di
guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di
guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini
della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto
decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole
statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a
compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per
gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di
reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli
alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a
cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono
sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
Art. 201 - Competenze della Provincia in materia di istruzione secondaria superiore
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale.
Art. 202 - Modelli viventi nei licei artistici
1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275.
CAPO VI - Istituzioni educative
Art. 203 - Convitti nazionali
1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo
intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti
istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei
provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione, gli atti e le
deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun
convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:
a) dal
rettore, presidente;
b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e
l'altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai
consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal
Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e
docente delle scuole medie frequentate dai convittori;
d) da un funzionario
dell'amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell'ufficio
corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
4. Il
consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato.
Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze
consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere
sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal
Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi
imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso,
l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario
straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono
determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6.
Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e
delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura a
che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, delibera sui
contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni altra
contribuzione, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul
personale e sul funzionamento dell'istituzione.
7. I componenti il consiglio
di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei danni economici ad
esso arrecati a seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o
colpa grave
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro
interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza
dell'Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse
scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole
ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito
perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo,
qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di
manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al
Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse,
gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle
amministrazioni dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti
professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere
annessi convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione di
detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla sua giunta esecutiva,
secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una
razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio,
possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di
istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono
ammessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del
personale in servizio.
Art. 204 - Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile
1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione
e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.
2. Ai
predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono
sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per
l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che
saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3.
L'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di
amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa
disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso
consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e
previdenza che assumano l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole
numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la
direttrice dell'educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità
della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e dell'andamento educativo e
didattico dell'istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora
non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al
verbale da sottoporsi all'autorità vigilante.
4. Il consiglio di
amministrazione dell'educandato è nominato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Le
funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del
consiglio di amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante
il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente
periodo
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro
della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti
per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso,
l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata
massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennità da
corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e
poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione
degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme relative alla
costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso,
all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve, ferma
restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie tavole di
fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di
Stato
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione,
sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla
misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o
sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio;
vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale
di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed
esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e
dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere
annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di
direzione delle scuole ed istituti annessi.
9. Per l'assistenza da parte
dell'Avvocatura dello Stato, si applica agli educandati femminili dello Stato
quanto previsto per i convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile
statale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a
servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è
stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali
concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini
dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono
equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Il presente
articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello Stato, agli altri
istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1° ottobre
1931, n. 1312, e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che
siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13. La direzione
dell'Educandato statale di Napoli è affidata ad un direttore didattico o ad un
preside delle scuole annesse.
CAPO VII - Materie demandate alla disciplina regolamentare
Art. 205 - Regolamenti
1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle
disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica
istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità
organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o più regolamenti,
da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e
l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o
scuola per i quali essa sia prevista, nonché l'istituzione di corsi di
specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e
di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale,
sempreché sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili
nei bilanci degli Istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli
istituti professionali, quanto previsto dall'articolo 60, comma 3.
3. Per gli
istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le
materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il
decreto che provvede alla loro istituzione.
4. Il Ministro della pubblica
istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturità
conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli
istituti tecnici.
5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le
quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo
svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito
dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al
presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti.