Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare
Art. 118 - Finalità
1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
Art. 119 - Continuità educativa
1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico,
curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media,
contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.
2. Il
Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui
al comma 1, in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati
sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in
collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche
temporaneamente, la potestà parentale;
c) il coordinamento dei curricoli
degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi
iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l'utilizzo dei
servizi di competenza degli enti territoriali.
3. Le condizioni della
continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della
programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori
didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di
scuola interessati.
Art. 120 - Circoli e direttori didattici
1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a
norma dell'articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico è
preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall'articolo
396.
Art. 121 - Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti
1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno
di personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle
esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di
funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo
didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 130.
2. Al
fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai
programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della scuola
elementare, è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle
classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di
uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. I docenti sono
utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi
nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora
ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli
costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni
scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 129.
4. I posti di
sostegno sono determinati a norma dell'articolo n. 443.
Art. 122 - Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base
dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del
collegio dei docenti.
2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari
relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e
femminili.
3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi
dell'articolo 115, comma 4.
Art. 123 - Programmi didattici
1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono
stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono
adottati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 309.
3. Per i
programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 343.
Art. 124 - Verifica e adeguamento dei programmi didattici
1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica
e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche
rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo.
2. Sulle
proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva
informazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 125 - Insegnamento di una lingua straniera
1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua
straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento
della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per
l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di
cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto
dal comma 3 dell'articolo 128, sono definiti con apposito decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3.
Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali,
l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento
della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali
competenti.
Art. 126 - Attività integrative e di sostegno
1. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare
l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione
della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere
attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe
oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2.
Nell'ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per
l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in
situazione di handicap.
3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo
mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al comma 1 sulla base
dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei
consigli di interclasse, tenendo conto per la realizzazione del piano, delle
unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché
delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.
4.
Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso
collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
5. I consigli di
interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento
complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre
gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
Art. 127 - Docenti di sostegno
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di
difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di
sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente
testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della
programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.
2. I
docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso
assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei
docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel
limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti
dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo
unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui
operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo
121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per
programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei
docenti.
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi previsti
dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati.
5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista
l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di
titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di
intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e
l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i
servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni
di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il
collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico
i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
6.
L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di
verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce
al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
Art. 128 - Programmazione ed organizzazione didattica
1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della
libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla
base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei
docenti in attuazione dell'articolo 7 .
2. La programmazione dell'attività
didattica si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai
programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle
effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica
e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarietà dell'insegnamento;
d) il
rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento
delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli
obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di
quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone
l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di
cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti,
avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la
migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali,
assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito
dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono
contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.
5. Nei
primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e
pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo
organizzativo di cui all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una
maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.
6.
La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari,
anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.
7.
Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa,
procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla
ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del
curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
a)
dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola
elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e
l'educazione motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati
dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna
collegialmente i docenti corresponsabili nella attività didattica.
9. Il
direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa
e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici dei docenti.
Art. 129 - Orario delle attività didattiche
1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di
ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in
relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e
quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle
ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può
essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per
motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni
organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi
del plesso.
3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della
programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una
congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza
sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalità di
svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle
disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni
socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità
dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario
antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b)
orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della
settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi
è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della
settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto
un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione
dell'insegnamento della lingua straniera.
Art. 130 - Progetti formativi di tempo lungo
1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di
alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli
insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario
complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso
il tempo-mensa;
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia
inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata
per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle
classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle
stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le
modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata
disponibilità degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie,
di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento
dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette
condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile
nell'organico provinciale.
2. Le attività di tempo pieno, di cui all'articolo
1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite
dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti
condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il
tempo-mensa, sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione
didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi
vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per
ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128.
3. I posti derivanti da
eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati
esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo
121.
Art. 131 - Orario di insegnamento
1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di
ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di
insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con
l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota
può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di
alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad
alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3.
L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito
in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e
fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la
definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di
iniziative di aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il
collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti
assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino
ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su
base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste
dal comma 1 per la programmazione didattica.
6. A tal fine si può provvedere
anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario
obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le
disposizioni vigenti.
7. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa
l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.
Art. 132 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui
agli articoli 282, 283 e 284, in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di
cui al decreto del Presidente della repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del
nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica
istruzione attua, con la collaborazione delle Università e degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma
straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il
personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli
stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi
anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla
gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal
servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento,
opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore
rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 128 devono assicurare la
complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai
docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento
dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi
di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti
approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini
professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3,
università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a
carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione
professionale dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione
di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse
scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano
pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti
tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni,
dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di
provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano
pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile
ai sensi dell'articolo 121, si procede alla nomina di supplenti temporanei in
sostituzione dei docenti impegnati nelle attività di aggiornamento.
6.
Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei,
verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti
chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di
aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei
gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
Art. 133 - Disposizioni per la gradualità e la fattibilità
1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell'ordinamento della
scuola elementare operata con le disposizioni di cui al presente capo e di
garantire la necessaria disponibilità di organico i provveditori agli studi,
sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli
enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della
riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla
preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente
individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e
sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo
stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte
degli enti locali interessati alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con
le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e
conseguente concentrazione di alunni nelle classi.
4. Al fine di assicurare
la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo
organizzativo di cui all'articolo 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque
attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati,
per l'utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla
completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi
ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121,
128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o
comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Soddisfatte le
esigenze di cui all'articolo 121 i posti eventualmente residui nell'organico
provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle
province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione
del nuovo modulo organizzativo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a
domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti coperto
l'organico di cui all'articolo 121 alle province nelle quali sia necessaria
ulteriore disponibilità di personale.
8. L'attuazione degli articoli 121,
125, 129 e 130 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a
quelli esistenti alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle
dotazioni organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 è abrogata ogni
altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese
quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. E'
fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di
ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui
al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla
distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del
programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal
servizio.
Art. 134 - Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento
1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi
trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una
relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria
competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento
previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione al
Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione
sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire
dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, il Ministro della pubblica istruzione
riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti nell'attuazione del nuovo
ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali
modifiche.
CAPO II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno
Art. 135 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 , negli istituti penitenziari,
la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei
corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo
gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei
soggetti.
2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli
stabilimenti penitenziari è istituito, un ruolo speciale, al quale si accede
mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di
ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma
7.
3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole
elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e
possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti
disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed
economico dei docenti elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi,
dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su domanda, ottenere il passaggio
nel ruolo normale.
6. All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo
speciale, quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio
1963, n. 72 , si provvede in conformità delle disposizioni che regolano il
normale incremento delle classi delle scuole elementari.
7. I docenti
elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di
specializzazione stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti
titoli il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di
grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di
specializzazione.
Art. 136 - Scuole reggimentali
1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento
dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non conservino
l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la
scuola elementare reggimentale.
2. L'autorità militare stabilisce dove
l'insegnamento debba tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole è
diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di
ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento
dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso
elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al
funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse annualmente, sentite
le autorità militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo
nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma
dell'articolo 121.
6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di
organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
della difesa.
Art. 137 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121, purché sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero.
Art. 138 - Riconoscimento del grado di cultura
1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte con regolamento.
CAPO III - Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato
Art. 139 - Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
2. Le
scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano
nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole
elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole
elementari dei convitti nazionali sono conferite con le modalità previste per le
corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali
idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il
loro funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche
alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.
Art. 140 - Scuole elementari annesse all'Istituto Augusto Romagnoli
1. Presso l'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista funziona, ai fini del tirocinio degli
allievi, la scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi.
2. Il
preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.
Art. 141 - Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
Art. 142 - Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato
1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite
dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare
in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse ad un circolo
didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione
alle sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L'Opera
nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione
dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola
materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita
convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e
in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati,
secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e
l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna
ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere
in possesso dell'apposita specializzazione.
CAPO IV - Itinerario scolastico
Art. 143 - Iscrizione alla prima classe
1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha
raggiunto l'età di sei anni.
2. Per l'iscrizione alla scuola elementare non
si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.
3.
All'atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di cui
all'articolo 117.
Art. 144 - Valutazione e scheda personale degli alunni
1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in
vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le
modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di
comunicazione di tale valutazione alle famiglie.
2. Per la valutazione degli
alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.
3. Dagli
elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o
quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa
sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai
genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano
altresì eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai sensi
dell'articolo 126.
4. Gli elementi della valutazione trimestrale o
quadrimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di
idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.
5. La frequenza
dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
6.
Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità
per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della
scuola dell'istruzione obbligatoria.
7. Il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva
con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui al
presente articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
Art. 145 - Ammissione alle classi successive alla prima
1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in
conformità al disposto del precedente articolo 144.
2. I docenti di classe
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi
eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola
presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.
3. L'alunno non
ammesso ripete l'ultima classe frequentata.
Art. 146 - Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di
seconda sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva,
non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a
sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo,
prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o
di non ammissione alla classe successiva.
Art. 147 - Esami di idoneità
1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a
sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta
e quinta.
2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi
e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Art. 148 - Esame di licenza elementare
1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di
licenza mediante prove scritte e colloquio.
2. L'esame si sostiene in unica
sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene
conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di
classe.
3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di
classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal
direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di
cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per
i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
6. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli
esami di idoneità e di licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni
handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.
Art. 149 - Valore della licenza
1. La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.
Art. 150 - Rilascio dell'attestato di licenza
1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori
didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza
elementare il relativo attestato.
2. Il rilascio dell'attestato è
gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole
elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami
di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola
parificata, il rilascio dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari
gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta,
tassa o contributo.
CAPO V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
Art. 151 - Adozione libri di testo
1. I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse.
Art. 152 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Art. 153 - Determinazione del prezzo massimo di copertina
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo
massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle
caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a
carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri
di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.
3. Il Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra
in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonché a
stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.
Art. 154 - Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme
e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola
elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole
elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne
denuncia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di
ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il
prezzo non può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data
di presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all'editore
ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.
Art. 155 - Divieto di adozione libri di testo
1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo
in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il
quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma
2 dell'articolo 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche
scuole per un periodo non superiore a cinque anni.
2. Il Ministro della
pubblica istruzione ha la facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi
momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali
il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni
didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi
ufficiali.
Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i
ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla
legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154,
comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni
ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative
all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente
al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di
altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel
progetto di sperimentazione.
Art. 157 - Divieto commercio libri di testo
1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori
tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione
elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di
contravventori si provvede in via disciplinare.
Art. 158 - Biblioteche scolastiche
1. Ogni classe elementare esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per
uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione
delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai
sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche
di classe si provvede anche con:
a) sussidi delle province, dei comuni e di
altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.
CAPO VI - Manutenzione e gestione degli edifici scolastici
Art. 159 - Oneri a carico dei Comuni
1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai
servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la
manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici,
ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli
attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per
tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti
nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai
sensi dell'articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per
l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle
direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli
oggetti di cancelleria.
Art. 160 - Contributi dello Stato
1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.