DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Ordinanza Ministeriale n. 21 (prot. n. 2392)
Roma, 9 febbraio 2004
Allegati Modelli
di verbale
Schema
della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli
esami di Stato di istruzione professionale
Schema
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei
candidati esterni agli esami di Stato negli istituti
professionali per comprovare le esperienze di formazione o
lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni
Istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico
2003/2004.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare,
l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della
Pubblica Istruzione (attualmente Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca) il potere di disciplinare annualmente,
con propria ordinanza, le modalità organizzative degli
scrutini ed esami; VISTA la Legge 10 dicembre 1997,
n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.
23/7/98, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, di seguito denominato
"Regolamento"; VISTO il Regolamento emanato con
D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e
dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nella Regione Valle d'Aosta; VISTA la
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) che, all'art. 22, comma 7, introduce
modifiche all'art. 4 della legge 10.12.1997, n.
425; VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41,
concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova
scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore; VISTO il D.M. n.
429 in data 20.11.2000, concernente le "caratteristiche
formali generali della terza prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima"; VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98,
concernente la costituzione delle aree disciplinari
finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001
"regolamento sulle modalità e i termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari
esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore", limitatamente alle scuole legalmente riconosciute
e pareggiate; VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 14 "Esami di stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni
d'esame."; VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 13, concernente le
certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento dell'esame di Stato; VISTO il D.M. 24
febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle
tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti
formativi; VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 15 "Norme per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico
2003/2004; VISTO il D.M. n. 3 del 17 gennaio 2004 con il quale
sono state indicate le materie oggetto della seconda prova
scritta; VISTO il D.M. n. 4 del 17 gennaio 2004 "Esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore. Numero dei componenti le commissioni
d'esame."; VISTA la C.M. 9 febbraio 2004, n. 16, sulla formazione
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore per l'anno
scolastico 2003-2004; VISTA la C.M. n. 261 del
22.11.2000, concernente i candidati esterni negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999,
n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59"; VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca; VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge
15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della
Legge 16/6/1998, n. 191; VISTO il D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"; VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.
67 del 4 agosto 2003 sul calendario scolastico per l'anno
scolastico 2003/2004; VISTA la legge 10 marzo 2000,
n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione"; VISTO il
D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro, norme
relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto
nazionale per la valutazione del Sistema
dell'Istruzione; VISTO il D.P.R. 21 settembre 2000,
n. 313, concernente il regolamento di organizzazione
dell'istituto di cui al citato D.L.vo n.
258/99; VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla
Corte dei Conti il 19 luglio 1997, reg. 001, f. 268,
concernente norme transitorie per il passaggio al sistema di
formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed
elementare; VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n.
9007, concernente la costituzione di una struttura
tecnico-operativa per gli esami di Stato; VISTO il
D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche". VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n.
9680 "Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni
detenuti"
ORDINA
ART. 1 INIZIO DELLA
SESSIONE DI ESAME
-
La sessione degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per
l'anno scolastico 2003/2004, ha inizio il giorno 16 giugno
2004.
ART. 2 CANDIDATI INTERNI
-
Sono ammessi all'esame di Stato:
-
gli alunni delle scuole statali e
paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e
siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna
disciplina in sede di scrutinio finale;
-
gli alunni delle scuole statali e
paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni di
cui al successivo comma 2;
-
gli alunni delle scuole pareggiate e
legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime
classi di un corso di studi avente le caratteristiche di
cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che
siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna
disciplina nello scrutinio finale;
-
gli alunni delle scuole pareggiate e
legalmente riconosciute che, avendo frequentato la
penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del
Regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui
al successivo comma 2.
-
Fermo restando quanto previsto per gli
istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente
comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime
classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno,
il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
-
abbreviazione per merito quando nello
scrutinio finale per la promozione all'ultima classe
abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna
materia. Resta ferma la particolare disciplina dei
motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle
esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
-
abbreviazione per obbligo di leva quando
comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva
prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000, citato in premessa,
di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita
sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o
in quello successivo. Condizione indispensabile per essere
ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per
effetto di scrutinio finale senza debito formativo.
-
Gli alunni delle penultime classi che
abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano
usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver
riportato la votazione prescritta, possono ugualmente
sostenere gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A
tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per
l'ammissione agli esami per merito.
ART. 3 CANDIDATI ESTERNI
-
Sono ammessi all'esame di Stato, alle
condizioni previste dal presente articolo coloro che:
-
compiano il diciannovesimo anno di età
entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino
di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
-
siano in possesso del diploma di licenza
di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello
della durata del corso prescelto, indipendentemente
dall'età;
-
compiano il ventitreesimo anno di età
entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso
i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi
titolo di studio inferiore;
-
siano in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
-
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo
anno di corso prima del 15 marzo.
-
Sono ammessi all'esame di Stato negli
istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati
esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
-
compiano il diciannovesimo anno di età
entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in
possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondente;
-
siano in possesso del corrispondente
diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di
anni pari a quello della durata del corso prescelto
indipendentemente dall'età;
-
compiano il ventitreesimo anno di età
entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso,
i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi
titolo di studio inferiore, compresi i diplomi,
rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
-
siano in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondenti;
-
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo
anno di corso prima del 15 marzo.
-
I candidati agli esami negli istituti
professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c)
del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver
esperienze di formazione professionale o lavorative
coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste
dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono
l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in
particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in
un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente
esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se
subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro
redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza
e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per
comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte
presso pubbliche amministrazioni è ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà conforme al modello allegato,
prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di
cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami
nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
-
È consentito ai candidati esterni agli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto
tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento
debitamente comprovati, non abbiano effettuata la pratica di
agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. È
consentito, altresì, ai candidati esterni agli esami di
Stato di istituto tecnico per le attività sociali -
indirizzo dirigenti di comunità -, i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il
tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di
Stato, a condizione che abbiano effettivamente svolto il
tirocinio relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza e
quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la
mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno
essere annotate nella certificazione integrativa del diploma
prevista dall'art. 13 del regolamento.
-
L'ammissione dei candidati esterni che non
siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima
classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese
appartenente all'Unione Europea di tipo o livello
equivalente, è subordinata al superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7.
-
I candidati provenienti da paesi
dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato,
nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e
dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla
lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con
la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari
a quello previsto dall'ordinamento italiano per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
-
È fatta salva l'ammissione di candidati in
attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da
specifici accordi.
-
Non sono ammessi agli esami di Stato i
candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella
stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo
stesso corso di studio.
-
Non è consentito ripetere esami di Stato
dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già
sostenuti con esito positivo.
-
I candidati esterni possono chiedere di
sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o
paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di
ordinamento e struttura, alle condizioni indicate al
successivo art. 4, comma 7.
ART. 4 SEDI DEGLI ESAMI
-
Sono sedi degli esami di Stato per i
candidati interni gli istituti statali, gli istituti
paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2,
comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti.
-
Per gli alunni interni la sede d'esame è
l'istituto da essi frequentato.
-
Per i candidati esterni, salvo quanto
previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con
D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli
istituti statali e gli istituti paritari. Ai candidati
esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole
o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in
scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da
altro gestore avente comunanza di interessi.
-
Salvi i casi dei candidati agli esami di
licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei
corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per
gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli
istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel
comune o nella provincia di residenza. Per i candidati
esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di
comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali
valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al
paragrafo 4 della C.M. n. 261 del 22.11.2000.
-
Il requisito della residenza deve essere
comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. 445/2000.
-
Il candidato che, per situazioni personali,
dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da
quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere
gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale o
paritario un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti
la situazione personale che giustifica la presentazione
della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di
dimora abituale. Se il candidato è minorenne, la
dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.
-
I candidati esterni possono sostenere gli
esami di Stato negli istituti statali o paritari ove
funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di
struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e
presente nell'istituto scolastico sede d'esame. I
candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di
Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano
indirizzi sperimentali linguistici, hanno facoltà di
sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973
oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale
linguistico della istituzione scolastica sede di esami. I
candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato
nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto
Sirio" dell'istruzione tecnica. A questi ultimi candidati
si applicano le disposizioni di cui alla C.M. n. 261 del
22-11-2000.
-
Negli istituti che attuano sperimentazioni
"autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette
anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite"
dette anche coordinate, i candidati esterni devono
dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se
intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi
ordinari.
-
Il dirigente scolastico trasmette al
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai
fini della successiva assegnazione ad altro o altri
istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
-
Ferma restando la possibilità di
configurare commissioni apposite con un numero maggiore di
candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il
dirigente scolastico provvede altresì a trasmettere al
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le
domande presentate dai candidati esterni che risultino in
eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con
riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo
richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di
esse anche ai fini dello svolgimento degli esami
preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla
presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di
classi non terminali del medesimo istituto - per
l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la
formazione delle commissioni. A tal fine, il dirigente
scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di
acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte
dai candidati esterni. Relativamente agli esami
nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti
Tecnici per le Attività Sociali valgono le indicazioni di
cui al par. 4 della citata circolare n. 261/2000.
-
Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10,
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai
fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede
come segue:
-
assegna, d'intesa con i dirigenti
scolastici interessati, le domande ad altro o altri
Istituti dello stesso indirizzo della provincia;
-
qualora non sia possibile assegnare le
domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le
indicazioni della lettera a), assegna le domande in
eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di
province vicine.
-
Qualora, per l'esiguità del numero di
istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea
distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si
possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al
precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale dispone che gli eventuali
esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si
svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e
di ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non
impegnati in esami di Stato. In tale situazione: il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede
alla configurazione di apposite commissioni con soli
candidati esterni; i candidati esterni rimangono
assegnati a classi dell'istituto al quale sono state
presentate le domande per ogni utile riferimento e
collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in
particolare al documento predisposto dal consiglio di classe
ai sensi dell'art. 6 della presente O.M.; i commissari
sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state
prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle
disposizioni menzionate nell'art. 10 della presente
Ordinanza e prioritariamente utilizzando i docenti delle
classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di
istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri
dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il
medesimo dirigente scolastico designa anche personale
incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a
supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che
sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non
compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso
previsto per i commissari delle commissioni degli esami di
Stato; per gli esami preliminari, il dirigente scolastico
al quale sono state prodotte le domande procede alla
costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai
docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario,
dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle
predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti
dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo,
previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i
commissari designati per le commissioni dell'esame
conclusivo. In caso di assoluta necessità, il medesimo
dirigente scolastico può nominare anche personale incluso
nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al
personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi
e saltuarie non compete la retribuzione principale ma
soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le
commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame; il rilascio della
certificazione rientra nella competenza dell'istituto
statale o dell'Istituto paritario presso il quale i
candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le
singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute
a consegnare gli atti.
-
La procedura indicata al comma 12, ad
eccezione di quanto previsto per la designazione dei
commissari e per la costituzione delle commissioni per gli
esami preliminari, non si applica alle situazioni dei
candidati esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di
comunità presso gli Istituti tecnici per le attività
sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla
citata circolare n. 261/2000.
-
Nei casi previsti dai precedenti commi 9,
10, 11, 12 e 13 il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale al quale sono state prodotte le domande
dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale
sono stati assegnati.
-
I candidati provenienti da uno stesso
istituto privato sono assegnati possibilmente ad un'unica
sede di esame, con la limitazione di cui al terzo comma -
secondo alinea.
-
I Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali valutano le richieste di effettuazione
delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i
candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.)
autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità,
a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia.
In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma,
nella sessione suppletiva.
-
Per i candidati non residenti in Italia, la
sede di esame è individuata dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la
domanda di ammissione agli esami.
-
I componenti esterni delle commissioni
esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame
stabilite per i candidati.
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
-
I candidati esterni devono aver presentato
la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il
termine del 30 novembre 2003 previsto dal Regolamento;
termine che, coincidendo con un giorno festivo, è stato, di
diritto, prorogato al giorno seguente. La domanda deve
essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed
elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame
preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del
candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui
all'art. 3. La domanda deve essere stata corredata, altresì,
della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i
candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui
al paragrafo 4 della C.M. n. 261/2000.
-
La dichiarazione relativa alle esperienze
di formazione professionale o lavorative, richieste ai
candidati agli esami negli istituti professionali, di cui
all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del
tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia
ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza della presentazione delle domande, può essere
perfezionata entro il 31 maggio 2004.
-
Fermo restando quanto previsto all'art. 4,
comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere
presentate a un solo istituto.
-
Eventuali domande tardive dei candidati
esterni possono essere prese in considerazione
esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali e, limitatamente a casi di gravi e
documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre
che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2004,
previsto dal Regolamento. I Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli
interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e,
in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.
-
Analoga procedura è adottata nei casi in
cui, per comprovate gravi necessità, il candidato sia
costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato
stesso deve far menzione della scuola presso cui,
precedentemente, aveva presentato la domanda.
-
Le domande dei candidati interni di cui
all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al proprio
Istituto entro il 31 gennaio 2004.
-
Per i candidati interni che abbiano cessato
la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31
gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31
gennaio è differito al 20 marzo 2004.
-
L'accertamento del possesso da parte dei
candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di
competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede
d'esame, che è tenuto a verificare la completezza e la
regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il
dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a
perfezionare la domanda.
-
Le domande di partecipazione agli esami di
Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al
competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il tramite del Direttore della Casa
Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può
prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute
oltre il 30 novembre 2003. L'assegnazione dei candidati
suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i
successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
ART. 6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI
CLASSE
-
I consigli di classe dell'ultimo anno di
corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa
e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
-
Tale documento indica i contenuti, i
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo,
i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli
obiettivi raggiunti, nonchè ogni altro elemento che i
consigli di classe ritengano significativo ai fini dello
svolgimento degli esami.
-
Per quanto concerne gli istituti
professionali, tenuto conto della particolare organizzazione
del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una
terza area professionalizzante che si realizza mediante
attività integrate tra scuola e formazione professionale
regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il
documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e
le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in
essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame
terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento
alla terza prova ed al colloquio.
-
Per le classi articolate e per i corsi
destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento
di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei docenti
dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o
dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni
provenienti da più classi.
-
Al documento stesso possono essere allegati
eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle
iniziative realizzate durante l'anno in preparazione
dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e
responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante
le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti
emanato con DPR n. 249 del 24/6/98.
-
Prima della elaborazione del testo
definitivo del documento, i consigli di classe possono
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la
componente studentesca e quella dei genitori.
-
Il documento è immediatamente affisso
all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun
candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
ART. 7 ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI
ESTERNI
-
L'ammissione dei candidati esterni che non
abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima
classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese
appartenente all'Unione Europea di tipo e livello
equivalente, è subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte,
grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto
previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle
materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in
possesso della promozione o dell'idoneità alla classe
successiva.
-
I candidati in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studi di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui
all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e
quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima
classe di altro corso di studio sostengono l'esame
preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma
non coincidenti con quelle del corso già seguito.
-
I candidati provenienti da Paesi
dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato,
nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a),
c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del
presente articolo. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo
art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di
un numero di anni di istruzione almeno pari a quello
previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
-
La disposizione di cui al comma 2, attesa
la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si
applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di
corso dell'istituto agrario con specializzazione in
viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che
chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del
corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale,
subordinatamente al conseguimento della promozione
all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello
scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la
compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio
finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
-
L'esame preliminare è sostenuto nel mese di
maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni,
davanti al consiglio della classe collegata alla commissione
alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il
consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti
delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel
caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione
di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.
-
Il dirigente scolastico, sentito il
collegio dei docenti, stabilisce il calendario di
svolgimento degli esami preliminari.
-
Ferma restando la responsabilità
collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami
preliminari operando per sottocommissioni, composte da
almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
-
Il candidato è ammesso all'esame di Stato
se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle discipline per le quali sostiene la prova.
-
Ai fini della determinazione delle prove da
sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
-
I candidati esterni provvisti di idoneità o
di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla
frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di
maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale
quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono
sostenere l'esame preliminare.
-
L'esito positivo degli esami preliminari,
in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale
come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di
istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce.
L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non
ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del
consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di
cui all'art. 4, comma 12, come idoneità ad una delle classi
precedenti l'ultima.
-
Il disposto di cui al comma 11 si applica
anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
ART. 8 CREDITO SCOLASTICO
-
Il Consiglio di classe, in sede di
scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti
disposizioni, procede all'attribuzione del credito
scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della
tabella A allegata al Regolamento e della nota in calce alla
medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio
da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza,
sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei
voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale,
utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
-
L'attribuzione del punteggio, in numeri
interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto
del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11,
comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento
della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei
voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e,
quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai
docenti.
-
Nel caso delle abbreviazioni del corso di
studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico è
attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi
dell'art. 11, comma 5 del Regolamento.
-
Agli alunni interni, che, per il penultimo
e terzultimo anno, non siano in possesso di credito
scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe
in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai
risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione
(secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai
risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a
suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato,
secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che
frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione
di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di
commissione di esami di maturità, il credito scolastico è
attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 2
per ciascuno degli anni non frequentati, qualora l'alunno
non sia in possesso di promozione o idoneità alla penultima
e/o alla terzultima classe.
-
Negli istituti professionali, i consigli di
classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono
conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle
attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione
e che concorre ad integrare quella nelle discipline
coinvolte nelle attività medesime.
-
L'attribuzione del credito scolastico ad
ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il
consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno
di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il
massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma
dell'art. 11 del Regolamento, il punteggio complessivo
conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei
punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni
precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione,
opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con
riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed
idoneamente documentate.
-
Il punteggio attribuito quale credito
scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo
dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di
scrutinio finale.
-
Il credito scolastico per i candidati
esterni è attribuito dalla commissione d'esame secondo le
disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del
Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art. 13,
comma 7 della presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo
dell'Istituto sede d'esame il giorno della prima prova
scritta.
-
Ai candidati esterni che, a seguito di
esami di maturità o di Stato non superati, siano stati
ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però,
non hanno frequentato e che non devono sostenere esami
preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura
di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e,
qualora non in possesso di promozione o idoneità alla
penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo
anno.
-
Ai candidati esterni che, per il penultimo
e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o
di idoneità, il credito scolastico è attribuito, per tali
anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi,
per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per
promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero
in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari,
secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i
quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né
di idoneità, né di risultati conseguiti negli esami
preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura
di punti 2.
ART. 9 CREDITI
FORMATIVI
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le
disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n.
49.
-
La documentazione relativa ai crediti
formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il
15 maggio 2004 per consentirne l'esame e la valutazione da
parte degli organi competenti. È ammessa
l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al
D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso
pubbliche amministrazioni.
-
Qualora gli esami preliminari inizino prima
del 15 maggio i candidati esterni devono essere
opportunamente informati perché possano presentare gli
eventuali crediti formativi prima della data fissata per
l'inizio degli esami stessi.
ART. 10 COMMISSIONI D'ESAME
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, valgono le
disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, n. 104,
integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della
legge n. 448/2001, dal D.M. 9 febbraio 2004, n. 14,
concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione
e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, nonché le
istruzioni di cui alla circolare ministeriale 9 febbraio
2004, n. 16, sulla formazione delle commissioni.
ART. 11 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE
COMMISSIONI
-
La partecipazione ai lavori delle
commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari
rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle
funzioni proprie del personale direttivo e docente della
scuola.
-
Non è consentito ai componenti le
commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo
nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono
essere documentati e accertati.
-
Le sostituzioni di componenti le
commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la
piena operatività delle commissioni stesse sin
dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono
disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del
citato D.M. n. 14 del 9 febbraio 2004.
-
Il personale utilizzabile per le
sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di
lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a
disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno,
assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni
delle prove scritte.
-
Il commissario assente deve essere
tempestivamente sostituito per la restante durata delle
operazioni d'esame nei casi di assenze successive
all'espletamento delle prove scritte.
ART.12 DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE
PROVE
-
Le commissioni, operanti nella stessa sede
d'esame si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto
cui sono state assegnate, il 14 giugno 2004 alle ore 8,30.
Alla riunione partecipano anche i commissari designati delle
classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate,
abbinate alle classi dell'istituto statale o paritario
medesimo.
-
Il presidente, o, in sua assenza, il
componente più anziano di età, dopo aver verificato la
composizione delle commissioni e la presenza dei commissari,
comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale se
l'assenza riguarda il Presidente e al Dirigente scolastico
se l'assenza riguarda un commissario.
-
Nella riunione plenaria, il presidente,
sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi
e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari
delle singole commissioni.
-
Il presidente, sentiti nella riunione
plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e
definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle
commissioni determinando, in particolare, ove necessario,
l'ordine di successione tra le commissioni per l'inizio
della terza prova, per le operazioni da realizzarsi
distintamente di valutazione degli elaborati, conduzione dei
colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo
provvede altresì a fissare le date di svolgimento degli
scrutini finali e di pubblicazione dei risultati. Per la
pubblicazione medesima viene valutata, altresì,
l'opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto per
le diverse commissioni. La relativa delibera può essere
assunta, sentiti i componenti di ciascuna commissione, in
data successiva a quella dell'insediamento. Nel caso di
commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o
nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie
diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali
l'educazione fisica viene insegnata per squadre, con docenti
che operano separatamente, il presidente avrà cura di
fissare il calendario dei lavori in modo da determinare
l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per le operazioni di correzione e valutazione degli
elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione
finale. Il presidente determinerà il calendario
definitivo delle operazioni delle commissioni, anche dopo
opportuni accordi operativi con i presidenti delle
commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui
eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi
docenti.
-
Al fine di fornire opportune indicazioni,
chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità
delle commissioni e, in particolare, per garantire
uniformità di criteri operativi e di valutazione, i
presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti,
unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli
esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, procurando, comunque, che tale
operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle
prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono
concludersi prima dell'inizio della correzione degli
elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle
commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli
ispettori tecnici.
-
La riunione preliminare di ciascuna
commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art.
13 della presente Ordinanza.
-
Il calendario delle prove per l'anno
scolastico 2003/2004 è il seguente:
 |
prima prova scritta: 16 giugno 2004, ore
8:30;
 |
seconda prova scritta, grafica o
scritto-grafica: 17 giugno 2004, ore 8:30. Per gli
esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda
prova continua nei due giorni seguenti per la durata
giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami
negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non
meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché
uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide
con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i
soli candidati che per motivi di culto non intendono
proseguire l'esame in detto giorno.
 |
terza prova scritta: 21 giugno 2004:
ciascuna commissione, entro il 19 giugno, definisce
collegialmente la struttura della terza prova scritta, in
coerenza con il documento del consiglio di classe di cui
all'art. 6 della presente ordinanza. Nel caso di classi
abbinate le operazioni previste devono essere effettuate
distintamente per la classe di istituto statale o
paritario e per la classe di istituto legalmente
riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il Presidente
stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario
d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo
dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non
va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie
oggetto della prova. La mattina del 21 giugno ogni
commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel
predetto documento, predispone collegialmente il testo
della terza prova scritta, sulla base delle proposte
avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun
componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto
alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di
definizione della struttura della prova. La Commissione,
in relazione alla natura e alla complessità della prova,
stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per
gli istituti d'arte e i licei artistici la prova può
svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle
singole proposte e per la predisposizione collegiale della
prova, la commissione può avvalersi dell'archivio
nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni
sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al
termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.
| | |
Ciascuna commissione stabilisce
autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto
comma, il diario delle operazioni finalizzate alla
correzione e valutazione delle prove scritte.
La data di inizio dei colloqui è stabilita,
per ciascuna commissione, al termine delle operazioni di
correzione e valutazione degli elaborati delle prove
scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma
8.
Prima dell'inizio dei colloqui, la
commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli
dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella
riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di
una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il
colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art.
16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e
finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il
giorno della prima prova scritta, invita i candidati,
indicando anche il termine e le modalità stabilite
precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo
dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di
progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare
inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del
Regolamento.
Per l'espletamento dei colloqui, vengono
convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati
interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i
candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il
colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma
superiore a cinque.
Del diario dei colloqui, il presidente
delle commissioni dà notizia mediante affissione all'albo
dell'istituto sede di esame.
La prima prova scritta suppletiva si svolge
il 30 giugno 2004, alle ore 8:30; la seconda prova scritta
suppletiva nel giorno successivo, 1 luglio 2004, alle ore
8:30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei
artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta
suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo
all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le
prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi,
ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il
lunedì successivo.
L'eventuale ripresa dei colloqui, per le
commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle
prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine
delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove
suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno
le commissioni riprendono i colloqui interrotti per
l'espletamento della prova scritta suppletiva.
L'eventuale integrazione del punteggio
complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per
quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico
di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove
di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento
della valutazione finale per ciascuna classe-commissione,
sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da
acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle
previste dalla presente Ordinanza agli artt. 15, comma 7 e
16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e del
colloquio.
Le operazioni intese alla valutazione
finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito
dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna commissione,
tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea,
del presente articolo.
Quanto altro possa occorrere,
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione
d'esame.
ART. 13 RIUNIONE
PRELIMINARE
-
Il presidente assicura la sua presenza
nella sede di esame, con il compito di organizzare e
coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui
lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalità
delle commissioni stesse, delega, per ciascuna commissione,
un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra
l'altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta,
il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai
candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il
presidente deve, in ogni caso, essere presente in
commissione durante le operazioni che richiedono decisioni
che vanno assunte dall'intera commissione.
-
Il presidente sceglie un commissario, quale
segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con
compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale
della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà
riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
-
Tutti i componenti la commissione alla
quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per
iscritto se abbiano istruito privatamente candidati
assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è
obbligatoria anche se negativa: un componente della
commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o
più candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per
incompatibilità.
-
Tutti i componenti la commissione alla
quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per
iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità
entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i
candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente
accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati
con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o
affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente, il quale provvederà al necessario spostamento.
Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente provvederà in modo analogo nei confronti dei
presidenti che si trovino in analoga situazione. Non si
procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli
sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in
cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della
classe. I Presidenti e i commissari estranei alla classe
nominati o in sostituzione di docenti impediti ad espletare
l'incarico o quali commissari esterni in classi di scuole
legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso
rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver
impartito lezioni private e di non avere rapporti di
parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio
con i candidati che essi dovranno esaminare.
-
Nella seduta preliminare e eventualmente
anche in quelle successive la commissione prende in esame
gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché
la documentazione presentata dagli altri candidati. In
particolare esamina:
-
elenco dei candidati;
-
domande di ammissione agli esami dei
candidati esterni e di quelli interni che chiedono di
usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2,
con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare
tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento
dell'esame;
-
certificazioni relative ai crediti
formativi;
-
copia dei verbali delle operazioni di cui
all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del
credito scolastico;
-
per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per merito,
attestato di promozione all'ultima classe recante i voti
assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito
scolastico attribuito;
-
per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di
leva, attestato di promozione senza debito formativo
all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico
assegnato;
-
per i candidati esterni sprovvisti di
promozione o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame
preliminare;
-
documento finale del consiglio di classe
di cui all'art. 6;
-
documentazione relativa ai candidati in
situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui
all'art. 17;
-
per le classi sperimentali, relazione
informativa sulle attività svolte con riferimento ai
singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di
sperimentazione.
-
Il Presidente della commissione, qualora in
sede di esame della documentazione relativa a ciascun
candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne
tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi
dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653, l'adozione dei
relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono
le prove d'esame con riserva. Il Presidente della
commissione, qualora, in sede di esame della documentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili
da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente
scolastico a provvedere tempestivamente in merito,
eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di
classe. Il Presidente della commissione, qualora, in sede
di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato
medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento.
-
Nella medesima seduta, la commissione
provvede, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento, a
stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei
punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali
crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti
coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo
aver stabilito i criteri suddetti, la commissione
attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata
motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al
credito scolastico e agli eventuali crediti formativi.
L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo
dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova
scritta.
-
In sede di riunione preliminare, la
commissione stabilisce il termine e le modalità di
acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati
finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12,
comma 10 della presente ordinanza.
-
In sede di riunione preliminare, o in
riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di
correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se
ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della
prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi
dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
-
Nella stessa riunione, o in riunioni
successive, la commissione individua, altresì, i criteri di
conduzione e di valutazione nonché le modalità di
svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito
dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
-
Nella stessa riunione, o in riunioni
successive, la commissione determina i criteri per
l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a
un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70
punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
ART. 14 PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA
SCRITTA
-
I Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali devono confermare alla struttura
tecnico-operativa di questo Ministero i dati relativi al
fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della
seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi
quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17,
comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo
del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali,
rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle
prove di esame.
-
La predetta conferma, o la comunicazione di
eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei
Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla
struttura tecnico-operativa di questo Ministero entro i
successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe
centrali. I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua
motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
-
I plichi occorrenti per la prima e seconda
prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai
Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla
struttura tecnico-operativa di questo Ministero almeno dieci
giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le
predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie
e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la
mattina successiva allo svolgimento della seconda prova
scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte
indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle
commissioni e sul numero dei candidati interessati.
-
I plichi non utilizzati dovranno essere
restituiti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali, con le motivazioni, alla struttura
tecnico-operativa di questo Ministero.
ART. 15 PROVE SCRITTE
-
Per l'anno scolastico 2003/2004 valgono le
disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo
alle modalità di svolgimento della prima e della seconda
prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta,
nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima
per l'anno scolastico 2003/2004.
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, la seconda
prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali
può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il
relativo piano di studio non preveda nel decreto
autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per
l'individuazione della materia oggetto della seconda prova
scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti
tecnici industriali.
-
Qualora la materia oggetto di seconda prova
scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito
dalla classe interessata preveda più di una lingua, la
scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per
il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere
alle due lingue per le quali il vigente ordinamento
espressamente contempla tale tipo di prova.
-
La terza prova è predisposta dalla
commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7,
della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la
commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel
documento del consiglio di classe.
-
La commissione dispone di 45 punti per la
valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali
tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata
sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore
a 10.
-
Le commissioni, ai fini della correzione
della prima e della seconda prova scritta, possono operare
per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando
la responsabilità collegiale dell'intera commissione.
L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere
attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e
con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma
9.
-
Le operazioni di correzione delle prove
scritte si concludono con la formulazione di una proposta di
punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun
candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera
commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi
dell'art. 13, comma 1. Se sono proposti più di due punteggi
e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la
commissione vota su proposte del presidente a partire dal
punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna
delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente
attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media
aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale
arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali
operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale.
Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli
componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione
di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della
certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento. In
considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati
alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i
componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei
punteggi prevista.
-
Il punteggio complessivo delle prove
scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna
classe, nell'albo dell'Istituto sede della commissione
d'esame almeno due giorni prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe.
Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi
intermedi. È facoltà di ogni candidato richiedere alla
commissione di conoscere il punteggio attribuito alle
singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro
il giorno precedente la data fissata per il colloquio del
candidato interessato.
ART. 16 COLLOQUIO
-
Il colloquio deve svolgersi in un'unica
soluzione temporale, alla presenza della commissione. Non
possono sostenere il colloquio più candidati
contemporaneamente.
-
Il colloquio ha inizio con un argomento o
con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto,
anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra
tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione
da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno
scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla
prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 4,
comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti
al candidato attinenti le diverse discipline, anche
raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n.
358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro
didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono
essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un
documento, di un progetto o di altra questione di cui il
candidato individua le componenti culturali, discutendole. È
d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli
elaborati relativi alle prove scritte.
-
Il colloquio, nel rispetto della sua natura
pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto
se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e
se non abbia interessato le diverse discipline anche
raggruppate per aree disciplinari.
-
A tal fine, la commissione deve curare
l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del
colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il
progetto scelti dal candidato, la discussione degli
argomenti attinenti le diverse discipline, anche raggruppate
per aree disciplinari e la discussione degli elaborati delle
prove scritte.
-
Negli Istituti professionali, la
commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto
anche delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio
di classe.
-
La commissione d'esame dispone di 35 punti
per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato
sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore
a 22.
-
La commissione procede alla formulazione di
una proposta di punteggio in numeri interi relativa alla
prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il
colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente
attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso
il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo i
criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13,
comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art.
15, comma 7.
Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE
DI HANDICAP
-
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la
commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per
l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che
possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e
professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti
devono consentire di verificare che il candidato abbia
raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea
per il rilascio del diploma attestante il superamento
dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la
commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per
il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei
medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno
scolastico.
-
I testi della prima e della seconda prova
scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in
linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di
forte handicap visivo.
-
I tempi più lunghi nell'effettuazione delle
prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma
3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non
possono di norma comportare un maggior numero di giorni
rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In
casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità
dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle
modalità di svolgimento delle prove durante l'anno
scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte
equipollenti in un numero maggiore di giorni.
-
I candidati che hanno svolto un percorso
didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio
di classe con l'attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale
piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I
testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di
classe. Per detti candidati, il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo
nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo
dell'istituto.
ART. 18 ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE
SUPPLETIVA
-
Ai candidati che, a seguito di malattia da
accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia
riconosciuto tale dalla commissione, si trovino
nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove
scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella
sessione suppletiva secondo il diario previsto dal
precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la
predisposizione dei testi della prima e seconda prova
scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.
-
Ai fini di cui sopra i candidati che siano
stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda
prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a
sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante
documentazione entro il giorno successivo a quello di
effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda
prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova
stessa.
-
I candidati assenti alla terza prova devono
presentare probante documentazione entro il giorno
successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la
predisposizione dei testi della terza prova si osservano le
modalità di cui al DM. n. 429 dell'20/11/2000.
-
In casi eccezionali, qualora non sia
assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella
sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12,
comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui
al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in
un'apposita sessione straordinaria.
-
La commissione, una volta deciso in merito
alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente.
-
Relativamente ai casi di cui al comma 4, il
Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti
direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa,
con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di
effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
-
La commissione può disporre che, in caso di
assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui
al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da
quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati,
purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della
commissione fissato nel calendario.
-
In casi eccezionali, ove nel corso dello
svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in
tutto o in parte di proseguire o di completare le prove
stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,
con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame
stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il
candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la
prosecuzione o per il completamento.
-
Qualora nello stesso istituto operino più
commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive
appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati
dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad
un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni
consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli
elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati,
competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni
di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella
formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19 VERBALIZZAZIONE
-
La commissione verbalizza tutte le attività
che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché
l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame
riferite a ciascun candidato.
-
La verbalizzazione deve descrivere
sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e
chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate
conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione
possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua
interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e
congruamente motivate.
ART. 20 VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE,
ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
-
Ciascuna commissione d'esame si riunisce,
per le operazioni intese alla valutazione finale e alla
elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione
di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno
sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
-
A ciascun candidato è assegnato un voto
finale complessivo in centesimi, che è il risultato della
somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle
prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito
scolastico acquisito da ciascun candidato.
-
Per superare l'esame di Stato è sufficiente
un punteggio minimo complessivo di 60/100.
-
Fermo restando il punteggio massimo di
cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare,
secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma
11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15
punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad
almeno 70 punti.
-
La commissione provvede, per la parte di
sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato,
del modello di certificazione di cui al successivo comma 6.
Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi
post-qualifica degli istituti professionali verranno
opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma
tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di
studi seguito".
-
Per l'anno scolastico 2003/2004, il modello
di certificazione è quello di cui al D.M. n. 13 del 9
febbraio 2004.
-
Al termine degli esami, ove sia possibile
redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione può
provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati
che hanno superato l'esame.
-
I presidenti delle commissioni, sentiti i
commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori
la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del
Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio
nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per la
valutazione del Sistema dell'Istruzione. Alla relazione
dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate.
La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed
eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.
-
Copia della relazione di cui al comma
precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli
esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal
presidente, va inviata al competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso possa
rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo
svolgimento dell'esame stesso.
-
Ferma restando la competenza dei Presidenti
delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel
caso questi non siano disponibili per la firma prima del
termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti
medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede
d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
-
Le firme sui diplomi e sui relativi
certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ai
sensi dell'art. 32 del D.P.R. 445/2000.
-
A richiesta degli interessati sono
rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai
dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o
legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli
atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali
certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione
all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura
degli interessati stessi, con il diploma originale.
-
In caso di smarrimento del certificato
integrativo del diploma dell'esame di stato, il dirigente
scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione
che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
-
In ogni caso valgono disposizioni di cui al
Capo III - semplificazione della documentazione
amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 21 PUBBLICAZIONE DEI
RISULTATI
-
L'esito degli esami è pubblicato, per tutti
i candidati, nella data individuata ai sensi dell'art. 12 -
comma 4, della presente O.M., al termine dei lavori,
nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola
indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito
negativo.
-
Il punteggio finale deve essere riportato,
a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato
e sui registri d'esame.
-
Nel caso in cui la commissione comprenda
solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui
all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.
ART. 22 ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E
TRASPARENZA
-
Gli atti e i documenti scolastici relativi
agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito
verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il
quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle
richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico
sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito
dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente
scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede
all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale
sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico
stesso da sigillare immediatamente.
-
Ai fini dell'esercizio del diritto di
accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.
ART. 23 TERMINI
-
La presente Ordinanza, per il suo carattere
ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i
termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni
attuative della stessa.
ART. 24 ESAMI NELLA REGIONE VALLE
D'AOSTA
-
Per la Regione Valle d'Aosta si applicano
le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione
di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con
D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e
dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20
bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni,
ivi compresa la quarta prova scritta di francese
disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
ART. 25 DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE
-
Ai fini dello snellimento dell'azione
amministrativa e di una più celere definizione degli
adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici
regionali potranno valutare l'opportunità di conferire
specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli
uffici regionali o le strutture periferiche del territorio
di rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata alla Corte
dei Conti per i controlli di legge.
IL MINISTRO MORATTI
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