Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola
stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di
insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale
del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere,
attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della
personalità degli alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio
1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della
coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate
iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
Art. 3 - Comunità scolastica
1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello
Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo,
direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa
il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e
civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le
disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà
provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega
legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
Art. 4 - Comunità Europea
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli
Stati membri della Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto
dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la
cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e
della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126
del trattato della Comunità europea, quale sostituito dell'articolo G. n. 36 del
trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e
ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è riconosciuto il diritto di
soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato
membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione professionale.