Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE I  -  NORME GENERALI

TITOLO III  -  REGIONI

CAPO I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative

Art. 76 - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 77 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di istruzione

1. La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979 n. 143 e 14 maggio 1985 n. 246.

Art. 78 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione

1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348.

Art. 79 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione

1. La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946 n. 365, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861, della Legge 16 maggio 1978 n. 196, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982 n. 182 e del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 433.

Art. 80 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di istruzione

1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469.
2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste sono altresì disciplinate dalla legge 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e seguenti.

Art. 81 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino  -   Alto Adige in materia di istruzione

1. La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e 19 novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761, dai decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115 e 15 luglio 1988 n. 301 e dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265.
3. La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in materia scolastica previste dai decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 n. 667, 15 luglio 1988 n. 405 e dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

CAPO II - Formazione professionale e sistema scolastico

Art. 82 - Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico

1. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul lavoro, è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento. Per gli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, a cui compete altresì il conferimento del titolo.
2. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali in applicazione della legge 10 maggio 1983 n. 212, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
5. In materia di interventi di formazione professionale si applicano anche le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.