Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO III - REGIONI
CAPO I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative
Art. 76 - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario
1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio 1977 n. 616.
Art. 77 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di istruzione
1. La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979 n. 143 e 14 maggio 1985 n. 246.
Art. 78 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione
1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348.
Art. 79 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione
1. La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946 n. 365, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861, della Legge 16 maggio 1978 n. 196, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982 n. 182 e del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 433.
Art. 80 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di istruzione
1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469.
2. Le
istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste
sono altresì disciplinate dalla legge 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22
dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale dagli
articoli 425 e seguenti.
Art. 81 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di istruzione
1. La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni amministrative in
materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e 19 novembre 1987, n. 526 e dei decreti
legislativi 16 marzo 1992, n. 266 e n. 267, fermo restando quanto previsto dai
successivi commi.
2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni
amministrative in materia di istruzione previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di approvazione del testo unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116 e 4 dicembre
1981 n. 761, dai decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115
e 15 luglio 1988 n. 301 e dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265.
3. La
provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in materia scolastica
previste dai decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 n. 667, 15
luglio 1988 n. 405 e dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
CAPO II - Formazione professionale e sistema scolastico
Art. 82 - Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico
1. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di
uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978,
n. 845 o direttamente sul lavoro, è data facoltà di accesso alle diverse classi
della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo
ordinamento. Per gli allievi che frequentano attività di formazione
professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le
regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la
necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a
cura della competente autorità scolastica, a cui compete altresì il conferimento
del titolo.
2. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro
attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature degli
istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96.
3. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie
di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
4. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli
insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei
corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati
dagli arruolati e dai sottoufficiali in applicazione della legge 10 maggio 1983
n. 212, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli
conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione
agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono
rilasciati agli interessati i relativi titoli.
5. In materia di interventi di
formazione professionale si applicano anche le disposizioni dell'articolo 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.