Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di
interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di
istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni
dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi
parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e
dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del
consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i
docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari
delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di
intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella
scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola
media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla
classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai
genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli
studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per
lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti
dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del
consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già
parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti
alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti
in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità
europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i
docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di
laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e
scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei.
Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai
docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o
gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono
attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del
consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio
di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze
relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio
di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di
interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico
e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si
riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e
didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare
esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano
su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico
degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente
titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di
classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva
sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il
grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti
disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del
regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la
proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi
dell'articolo 10, comma 11.
Art. 6 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità
1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui è diretta l'attività dei predetti specialisti.
Art. 7 - Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore
didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti
di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la
contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o
scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati,
ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le
competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere
deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto.
In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di
adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della
libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al
direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi
e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera,
ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la
suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta
periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne
l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati,
proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività
scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli
di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie
indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi
didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze
iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g)
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole
fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle
scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore
didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o
preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 ,
le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di
minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del
circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due
docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i)
elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l)
elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione
del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per
il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo
che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di
lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e
116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni,
su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che
operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,
socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o
al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione
cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza
ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti
didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le
proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali
proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si
riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la
necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta;
comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni
del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con
l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono
attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a
norma del precedente comma 2, lettera h).
Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione
scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6
rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside;
nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da
19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei
genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti
di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni
sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in
tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti
eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore
età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo
comma, lettera b), dell'articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale
docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di
ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei
genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente
le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo
o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di
orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno
dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta
maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di
circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un
docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due
genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il
preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed
il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della
giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la
rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far
parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le
riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di
lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano
in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i
requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non
eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata
annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di
istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità
1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6
partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante
della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo
continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel
circolo o istituto.
Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi
generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il
bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico
del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte
salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività
della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti
materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che
deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e
per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza
degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante
l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del
consiglio ai sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione
delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo
occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico
alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la
programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione
delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con
particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione
di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di
collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme
e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere
assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto
indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle
lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al
coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di
classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del
circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed
aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le
competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai
sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il
collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi
e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua
competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al
consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il
bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di
circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio
stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva
ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di
cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su
proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in
materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore
agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio
scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l'alunno.
Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il
comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato è
formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il
presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali
membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più
di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti
nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo
su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del
preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato
provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa
l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le
funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei
docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del
servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in
materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di
riabilitazione del personale docente.
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12 - Diritto di assemblea
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 13 - Assemblee studentesche
1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono
occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della
scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli
studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di
istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei
locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un
comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere
pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. E'
consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese
nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due
ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della
settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori
dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle
assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non
superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di
problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti
unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta
partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A
richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori
di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle
lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al
preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2.
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato
studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di
convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente
presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il
presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti
dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di
violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell'assemblea.
Art. 15 - Assemblee dei genitori
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di
istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o
dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o
istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere
concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel
caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su
richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di
classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente
dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei
genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con
popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il
preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto,
autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante
affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei
genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al
numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto
può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di
sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il
direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione,
della classe o dell'istituto.
CAPO II - Organi collegiali a livello distrettuale
Art. 16 - Istituzione e fini del distretto scolastico
1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli
organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono
allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è
suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori
che assumono la denominazione di «distretti scolastici». I decreti dovranno
indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle
eventuali variazioni.
2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono
ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola,
essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti dall'articolo
3, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 quali
articolazioni dell'unità sanitaria locale.
3. Il distretto scolastico
realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze
sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti
dai successivi articoli.
4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo
delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e per la
loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio,
della crescita culturale e civile della comunità locale e del migliore
funzionamento dei servizi scolastici.
5. Il distretto scolastico ha autonomia
amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio
funzionamento.
Art. 17 - Determinazione dei distretti
1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito territoriale
subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può
estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto
scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali,
di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di
diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere
assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle
università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
b)
nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento alle
caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché
alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e
servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva,
alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e
dello sviluppo demografico e scolastico;
c) si deve evitare lo smembramento
del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i
presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più distretti.
Art. 18 - Organi del distretto
1. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico
distrettuale.
2. Esso è composto come segue:
a) tre rappresentanti del
personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel
distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime
scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto,
eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi
sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei
diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;
c) un rappresentante del
personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole
pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti
dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
d) sette
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali,
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto,
riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel
distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che
organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due
rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
g)
tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative
di interessi generali, di cui 1 designato dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal
consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni
culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano
ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione
secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti
compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non
statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione
provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del
proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto
interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni
consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla
minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel
consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e
garantendo la rappresentanza della minoranza;
l) due rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in
servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico
distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui 2 riservati
alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del
comune se esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto
si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a 11, di cui 2
riservati alla minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i
consigli comunali compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere
ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente
eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale,
garantendo la rappresentanza della minoranza.
6. Se in un comune sono
istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei
quali due riservati alla minoranza.
7. Qualora nell'ambito del distretto non
esistano scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti
previsti per i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi
a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla lettera d)
ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a
maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta
maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti.
9. Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta
esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale,
che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal
consiglio stesso.
10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati
appartenenti ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico
distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre
mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti
ne faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e
g) nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal
provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in
cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e
d) del comma 2. La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno
tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale
rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse
con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il territorio del
distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e
con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio
distrettuale.
14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno
stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i
problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti
assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti
dell'amministrazione scolastica periferica.
15. La giunta esecutiva prepara i
lavoro del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura
l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
16. Le funzioni di
segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del
consiglio stesso.
Art. 19 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale
1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni
anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della
pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione
annua, alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente,
dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle
istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le
regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un
programma per l'anno scolastico successivo attinente:
a) allo svolgimento di
attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;
b) ai servizi
di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica
ed educativa;
c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza
socio-psico-pedagogica;
d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle
attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;
e) al
potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;
f)
ad attività di sperimentazione;
g) all'integrazione specialistica, al
servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli alunni
portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. In attuazione
del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di
avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in
ordine alla priorità delle diverse iniziative.
3. Il consiglio scolastico
distrettuale predispone altresì un programma per assicurare la necessaria
integrazione specialistica e i servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che
adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie
delle pubbliche scuole elementari e medie.
4. Il consiglio scolastico
distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso delle
attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per
lo svolgimento di attività della scuola e l'organizzazione dei servizi
necessari.
5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:
al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di
rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene all'istituzione, alla
localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché
all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche
al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate
e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di
ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle
arti e dei conservatori di musica; al Ministro della pubblica istruzione ed al
provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della
scuola, fatte salve, le garanzie di legge per il personale stesso; al Ministro
della pubblica istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e
ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.
6. Il consiglio
scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal
provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è
obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma elaborato ai
sensi del comma 1 ma in esso non previsti.
7. Il consiglio scolastico
distrettuale provvede ai compiti di assistenza scolastica che siano affidati o
delegati al distretto dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il
coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto
con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto
allo studio.
8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresì
iniziative di orientamento scolastico.
9. Ai sensi dell'articolo 10 della
legge 21 dicembre 1978 n. 845 le regioni si avvalgono dei consigli scolastici
distrettuali per compiti di consultazione e di programmazione in materia di
orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative
rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici.
10. Il consiglio
scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attività
svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al
consiglio scolastico provinciale.
11. Il consiglio scolastico distrettuale
delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo
nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.
12. Si pronuncia su ogni
altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza.
13. Gli studenti che non abbiano raggiunto
la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11,
riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei
mezzi finanziari.
CAPO III - Organi collegiali a livello provinciale
Art. 20 - Consiglio scolastico provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua
competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori della
provincia.
2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio scolastico
provinciale è determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione
scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni
iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
indicate nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra
100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione al numero delle
unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera a) comprese nella
provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolastiche sia
rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente
delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi
quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a
10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
d) 6 altri
componenti.
3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
a) il
provveditore agli studi;
b) i rappresentanti del personale direttivo e
docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1,
eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
c) i
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e
non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
d) i
rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in
servizio nei suddetti uffici;
e) i rappresentanti del personale direttivo e
docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate
nel comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
f) i
rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia,
eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) tre rappresentanti dei comuni
della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali
della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno
è riservato alla minoranza;
h) l'assessore alla pubblica istruzione
dell'amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere
provinciale;
i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione
Trentino Alto Adige;
l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro
di cui al comma 7.
4. La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del
personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel
comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per
cento e del 10 per cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi
ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello
provinciale. Le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano
all'unità successiva.
5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei
seggi riservato ai componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del comma 3,
è attribuito secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20 per cento ai
rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che
sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola
media e di un preside di scuola secondaria superiore;
b) il 10 per cento ai
rappresentanti eletti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di
ruolo e non di ruolo delle scuole statali;
c) il 5 per cento ai
rappresentanti eletti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica funzionanti nella provincia;
d) il 5 per cento ai rappresentanti
del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute comprese nella provincia;
e) il 25 per cento ai rappresentanti
eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando
almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
f) il 35
per cento ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
6. Nella
determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a
cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta salva la
riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del personale docente.
7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a persone
residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti, non
appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più
rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in
ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia,
designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8.
Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si
riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
9. Le elezioni dei
rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 3
hanno luogo secondo le modalità di cui all'articolo 31.
Art. 21 - Organi del consiglio scolastico provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta
esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente ai
ruoli provinciali con esclusione del personale docente appartenente ai ruoli
della scuola secondaria superiore.
2. Il presidente è eletto a maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti
anche due vice presidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la
maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono eletti a
maggioranza relativa dei votanti.
3. Le funzioni di segretario del consiglio
scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del
consiglio stesso.
4. La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal
provveditore agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel
suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.
5. Sono
formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio
è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti,
nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie
ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza
del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del
personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove
in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di
uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti
sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il
personale di ruolo in servizio nella provincia.
6. I consigli di disciplina
sono presieduti dal provveditore agli studi.
7. Le funzioni di segretario
sono esercitate da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta
in servizio nell'ufficio scolastico provinciale.
Art. 22 - Funzioni del consiglio scolastico provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore
agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di
distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative,
indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici
distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie
demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri
generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento
scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto
conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
c)
approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione
degli adulti;
d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione
proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento
dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di
educazione permanente;
e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia
scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;
f)
determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario
scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al
provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici
e locali scolastici disponibili;
g) esprime al provveditore agli studi pareri
obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal
servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola
materna, elementare e media;
h) esprime al provveditore agli studi parere
vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola
materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di
permanenza nella scuola o nella sede;
i) esprime al provveditore agli studi
parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle
spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli
istituti;
l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale
dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla
base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di
circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;
m)
esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di
favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di
garantire la necessaria disponibilità di organico;
n) esercita le competenze
previste dall'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di
studio per i docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso
nel suo insieme;
o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina
nelle commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall'articolo 404,
comma 4;
p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore
degli alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma 4;
q) esprime
parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le
decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli di classe
e dalla giunta esecutiva degli istituti;
r) provvede su ogni altro argomento
devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al funzionamento
della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte
le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;.
s) si
pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
2. Il consiglio scolastico
provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si
articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e
orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi
relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.
3. La giunta
esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine
del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
4. I
consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al
personale docente della scuola materna, elementare e media.
5. Salvo che non
sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del
personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione
orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale
interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.
CAPO IV - Organi collegiali a livello nazionale
Art. 23 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le
sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le
sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichità e belle arti per
quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui
all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2. Il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le
proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale
docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado,
esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette
scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14
per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione secondaria superiore, 3
per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane
all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della
pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal
corrispondente personale di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui
uno di scuola media, 1 di istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di
scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale
di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della
pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal
personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h) 5
rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di
cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti
dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti
del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;
m) 3
rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo,
rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di
lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo
personale in servizio nelle predette scuole.
4. Il Consiglio nazionale è
integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica
20 giugno 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761 approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando è chiamato ad
esprimere il parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di
insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i
membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono
rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una
volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei
suoi membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica
cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che
sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso
può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8.
Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto
nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle
lettere a), c),d),e),g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalità di cui
al successivo articolo 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle
scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le
modalità di cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere
fino a tre candidati ciascuna.
Art. 24 - Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro
della pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione
non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio nazionale elegge altresì:
a) l'ufficio di presidenza;
b) il consiglio di disciplina per il personale
ispettivo tecnico;
c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo
delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
d) il consiglio di
disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di
istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica
statali.
3. L'ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal
consiglio nel suo seno.
4. Il consiglio di disciplina per il personale
ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati
dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3
rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio nazionale sono di
diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.
5. Il consiglio di
disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni
ordine e grado e formato da 5 rappresentanti del personale direttivo componenti
del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri supplenti
designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in
servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e), del comma 3
dell'articolo 23 .
6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di
ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e
degli istituti di istruzione artistica statali è formato da 5 membri effettivi e
da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti
al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante
dell'istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di
supplente.
7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il
presidente.
8. Il presidente del consiglio di disciplina è sostituito, in
caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo più anziano di età di
ciascun consiglio.
9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al
comma 3 del successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il
contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente,
di cui uno con funzione di presidente.
10. Al Consiglio nazionale sono
assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera
dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di
dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica istruzione con
qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di segretario
degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di
segreteria.
11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sarà
determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle
altre qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici.
Art. 25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti
funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni
dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento
generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;
b) formula proposte
ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e
della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati; propone
al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre
componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di
esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;
c) esprime, anche di
propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia
legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri
obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal
servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di
ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di
ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi
del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai
ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di
persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;
e)
esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e
del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per accertata
situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
f)
esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del
Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei
titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425, e
427 in materia di utilizzazioni di cui all'articolo 455, in materia di
trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli
valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente,
in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;
g)
esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine
all'ordinamento della scuola elementare;
h) esprime il parere obbligatorio
previsto dall'articolo 74, in materia di calendario scolastico;
i) esercita
le ulteriori funzioni consultive previste dall'articolo 391 in ordine al
riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;
l) esprime il
parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di
verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente
della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi
dell'articolo 473;
m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica
istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per gli
incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle
accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia
nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della
recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione
centrale competente per la decisione dei ricorsi;
n) si pronuncia su ogni
altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti alla sua competenza;
o) si pronuncia sulle questioni che il
Ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli.
2. Nei casi di
questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di
contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli
ordini scolastici, il parere è obbligatorio.
3. Il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale
relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla
scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione
artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e
problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo
unitario per le materie di interesse generale. Il comitato relativo agli
istituti di istruzione artistica è competente anche nelle materie concernenti i
licei artistici e gli istituti d'arte.
4. La composizione e il funzionamento
dei comitati sono determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a
pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena
e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.
5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il
Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati
previsti dal comma 3.
6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
7. I consigli di disciplina sono competenti per
i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una
sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale
ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il
personale docente delle scuole secondarie superiori.
8. I consigli per il
contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono parere
vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica istruzione, ove
previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono
altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del
presente articolo.
CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza
Art. 26 - Circoli didattici ed istituti scolastici
1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno
autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento
amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati.
2. Gli
istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d'arte sono
riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro
funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione che si esercita secondo le norme del presente capo.
3. Agli
istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sarà attribuita personalità
giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e
sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti
con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per
il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con le stesse modalità, le
forme di autonomia saranno ridefinite anche per gli istituti già dotati di
personalità giuridica.
4. In attesa che siano determinate le modalità di cui
al comma 3 si applicano le disposizioni recate dagli articoli seguenti.
Art. 27 - Autonomia amministrativa
1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali
gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e
didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2. L'esercizio finanziario ha
durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di
istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo
annuale.
3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e
didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati, tenuto
conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei
diversi tipi di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei
distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli
studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di
credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e
professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le
aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo
ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali
contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo
ordinario stesso.
4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono
essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei
termini e con le modalità previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di
contabilità generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalle
ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei
Conti competenti per territorio.
5. Il servizio di cassa delle istituzioni
scolastiche, educative e dei distretti scolastici è affidato all'Ente poste
Italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le
modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini
della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate da apposita
convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e
della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro del tesoro emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.
6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre
che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di
istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa
e dal segretario.
7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio
scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da
altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.
8. Per le
assegnazioni di contributi per le attività di aggiornamento e di fondi per
l'acquisto dell'arredamento scolastico si applicano rispettivamente le
disposizioni degli articoli 283 e 97.
9. A decorrere dall'anno finanziario
1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi
bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma 4.
10. Il Ministro della
pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi
stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del
personale.
11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare
interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le
diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a
rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano
alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme
accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a
imprevedibili sopravvenute esigenze.
12. Al pagamento delle retribuzioni
delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i
consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i
limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di
gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia
scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso
a tali supplenze.
13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano
contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono
ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
14. Con
regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti
contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e
patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
15. Agli
istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni altra
istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, la
autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di
donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del prefetto della provincia
nella quale ha sede l'ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate,
in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.
16. Ai fini
dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti mortis
causa, il prefetto della provincia dà comunicazione delle relative disposizioni
ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle forme
prescritte dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio
1896, n. 361.
17. Resta attribuita all'autorità governativa centrale la
competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti
in favore di persone giuridiche con l'obbligo che siano destinate a costituire
il patrimonio iniziale di fondazioni.
18. Restano ferme le vigenti
disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo
oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per
l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il
cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è
effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico
erariale.
19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti
tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli studi.
20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono
essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 28 - Vigilanza
1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali
variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui all'articolo 26.
2.
Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi
sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.
3. Il
provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti consuntivi su parere
di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o di
qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all'ufficio
scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello
Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del
consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia
amministrativo-contabile.
4. La commissione di cui al comma 3 ha facoltà di
richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti
e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno
dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti
scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.
5. Dopo
l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo
a quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria
regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di
informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del
coordinamento della finanza pubblica.
6. Il provveditore agli studi vigila
altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e
d'istituto. In caso di irregolarità, invita gli organi a provvedere
tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.
7. In caso
di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di
circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore
agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo
scioglimento del consiglio.
8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale.
9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale,
decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale;
tra organi a livello provinciale decide il Ministero sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Art. 29 - Istituzioni con personalità giuridica
1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di
amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di
istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.
2. Il pagamento degli
stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di ogni natura al personale di
qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non sia
fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da
ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti della
competente autorità scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento della
carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.
3. Il riscontro
della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di
cui al comma 1 è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal
Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.
4. I
revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte
le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione
degli istituti.
5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano
le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28.
6. Gli enti, le
istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di
cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto
consuntivo.
CAPO VI - Norme comuni
Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi
collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti
delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato
attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi
collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni
spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque
sia la loro età.
Art. 31 - Elezioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di
intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente
sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore
può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero
superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli
di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli
scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno
luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna
componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero
progressivo riflettente l'ordine di presentazione.
6. Nessun elettore può
concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere
incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne
alcuna.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8.
Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato
quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre;
può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire
sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di
preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
9. Il
voto è personale, libero e segreto.
Art. 32 - Liste dei candidati del personale docente
1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte
rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media,
gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione
artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti
appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2. Per quanto
previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti
d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli
istituti di istruzione artistica.
3. Per le elezioni del personale direttivo
nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici
e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al
personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.
Art. 33 - Svolgimento delle elezioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le
modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e
per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente
titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli
elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni
elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di
tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina
dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le
persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento
della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va
fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la
predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori
necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli
organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della Pubblica
Istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire
immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione
degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di
ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle
rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria
rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le
votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello
successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.
Art. 34 - Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di
interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico
o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio
scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con
decreto del provveditore agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 35 - Surroga dei membri cessati
1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata
pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o
che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro
che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle
rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni
suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono
essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove
elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica
allo scadere del periodo di durata dell'organo.
Art. 36 - Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità
1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o
istituzioni di cui all'articolo 6 , possono esercitare l'elettorato attivo
esprimendo il loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha
cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità
stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non
tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la
validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di
istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico
provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di
parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando
si faccia questione di persone.
Art. 38 - Decadenza
1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.
Art. 39 - Adunanze degli organi collegiali
1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
Art. 40 - Regolamenti tipo
1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è
gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e
provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione
nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 42 - Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale
1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli
elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli
circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le sedute del
consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo
e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in
relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità
dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva
informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di
circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel
proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie
riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati,
dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di
approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della
scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e
sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal
consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di
istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai
rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento
dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla
legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il
comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la
libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione
della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle
sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di
istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti
concernenti persone.
Art. 43 - Pubblicità degli atti
1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in
apposito albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio
scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del
distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel
distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo
del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della
provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono
pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre
le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla
legge 7 agosto 1990 n. 241.
CAPO VII - Organi collegiali della scuola materna
Art. 44 - Consigli di circolo di scuola materna
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il
consiglio di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui all'articolo
8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto
riguarda l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e
didattico del circolo, sui seguenti argomenti:
a) adozione del regolamento
interno del circolo, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per la
vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché
durante l'uscita dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione
degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività
medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del
materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;
d) le forme e le
modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere
assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività
dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine
di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad
attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.
3. Per
quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto
dall'articolo 10.
Art. 45 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna
1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'articolo 11.
Art. 46 - Collegio dei docenti di scuola materna
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il
collegio dei docenti. Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del
circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche
i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono
contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i
compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 7. Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli
orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo
psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del
materiale di gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel
quadro della disciplina di cui all'articolo 277;
d) adotta iniziative per
promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di
collaborazione con i genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.
Art. 47 - Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola
materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo
sugli organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il
comitato per la valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione
didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;
c) i docenti
della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della
scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto
personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente
a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o
19.
CAPO VIII - Norme particolari
Art. 48 - Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali
delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del
personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei
genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori
degli alunni delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena.
2. Nei
consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un
quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole
statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Nelle stesse province i
consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono
tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle
scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai
corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di
istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il
parere della commissione di cui all'articolo 624.
4. Tali consigli, qualora
assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal
parere di cui al comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette
materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni,
sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al comma 3.
Art. 49 - Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.
Art. 50 - Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche
1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica,
alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica
all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie
artistiche, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui
all'
articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e,
nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della Parte II,
titolo VI.