Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO II - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO
CAPO I - Razionalizzazione della rete scolastica
Art. 51 - Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità
scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e
modalità per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di
razionalizzazione della rete scolastica.
2. Il piano pluriennale è definito
ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è aggiornato
annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
3. Il piano deve tener
conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi
e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione
demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle
specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai
sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa
previsti, esso terrà conto altresì dell'età degli alunni, del numero degli
alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone definite a rischio per
problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle
necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a situazioni
locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.
4. A
partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale
ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri:
almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di
scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie;
almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve
essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel
territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni
necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base
delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico
interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre
l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso
ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere
costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo
criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di
funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di
più enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra
il provveditore agli studi e gli enti interessati.
Art. 52 - Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative
1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche
la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che
accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori.
2 Per i criteri e le
modalità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51.
CAPO II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica
Art. 53 - Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali
1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie
superiori viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme
degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di
priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme
le competenze dei consigli scolastici provinciali.
2. I convitti nazionali e
gli educandati femminili dello Stato sono istituiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del
tesoro.
Art. 54 - Istituzione delle scuole materne
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il
piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statali, su
motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli
scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni.
2. Le sezioni
di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli
studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole sarà tenuto conto
delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con
particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.
Art. 55 - Istituzione delle scuole elementari
1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli
studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio
del provveditorato agli studi è ripartito in circoli didattici la cui direzione
ha sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono
effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo
sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che
ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
4. Il Ministro
della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei
circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico dei direttori
didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale previsto
dall'articolo 51 .
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve
essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e
nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano
la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre
scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare
è stabilito in 5000 posti.
Art. 56 - Istituzione delle scuole medie
1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di
regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonché
corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni
viciniori.
4. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per
mancanza di idonee comunicazioni, non possano funzionare corsi o classi
distaccati, né possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello degli interni e con
quello del tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento
dell'istruzione media obbligatoria, sulla base degli insegnamenti previsti dal
presente testo unico, sempreché vi siano almeno quindici obbligati che abbiano
conseguito la licenza elementare.
Art. 57 - Istituzione dei ginnasi - licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali
1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 58 - Istituzione delle scuole magistrali
1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
Art. 59 - Istituzione degli istituti tecnici
1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro
e con gli altri Ministri eventualmente interessati.
2. Il decreto determina
il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento
degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri
assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre
istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto
annesso all'istituto tecnico e determinarne le norme sull'ordinamento, sul
funzionamento e sull'amministrazione
3. Il decreto istitutivo di istituti
aventi finalità e ordinamenti speciali determina altresì la finalità degli
istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di
ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
Art. 60 - Istituzione degli istituti professionali
1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita
l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità della regione competente.
2.
Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione
e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli
eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto
può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un
convitto annesso all'istituto professionale e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3. Il decreto
istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la durata
dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli
alunni, i diplomi che saranno rilasciati. Le successive modificazioni
all'ordinamento didattico dei singoli istituti, che non comportino maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, sono disposte con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
Art. 61 - Istituzione degli istituti d'arte
1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo
fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto, il numero
delle ore settimanali di insegnamento da affidare per incarico, indica il
contributo annuo a carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento
dell'istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e
privati.
Art. 62 - Istituzione dei licei artistici
1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo
stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell'ambito
dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.
Art. 63 - Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle atti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche
1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia
nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti
superiori per le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse
modalità possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede
l'istituto, sezioni staccate con uno o più corsi, e, per i conservatori di
musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per
le industrie artistiche si provvede in conformità a quanto previsto
dall'articolo 217.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo
annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico
vigente, i corsi che costituiscono l'istituto; fissa la tabella concernente i
posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire
per incarico nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
3. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro le scuole di
musica esistenti presso gli Istituti per ciechi «I. Cavazza di Bologna», «D.
Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma, «Istituto per ciechi» di Milano,
«Configliachi» di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori,
anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fissa le
modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti
il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei
posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni è disposta con decreto
del Ministro della pubblica istruzione.
CAPO III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico
Sezione I - Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
Art. 64 - Istituto statale Augusto Romagnoli. Finalità
1. L'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista è alle dirette dipendenze del Ministero della
pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli
educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei minorati della
vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le
scuole per minorati psichici privi della vista;
c) effettua e promuove
ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati della
vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di
istruzione ed educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di
aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della
vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di
apparecchi ad uso dei minorati della vista.
Art. 65 - Convitto - scuole annesse - strutture
1. All'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da
stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi
dotato di personalità giuridica, un convitto di educandi minorati della
vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del
tirocinio degli allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con
classi speciali per ambliopi e tardivi;
c) una scuola media per il compimento
dell'obbligo scolastico.
3. L'istituto dispone di:
a) una biblioteca in
caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di
psicologia.
Art. 66 - Funzionamento. Ammissione. Personale
1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale «Augusto
Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono
stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di
specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 senza
limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene stabilito dal
Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1,
lettere a) e b) dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.
4. Il
ruolo organico del personale dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le
seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di
tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica
musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola
materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario
5. Il preside
dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della
vista dirige anche le scuole annesse di cui all'articolo 65, comma 2 lettere a),
b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si accede ai sensi degli
articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.
6. Il posto
di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione è
conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono
forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma
di specializzazione dell'istituto «Augusto Romagnoli».
7. Al docente di
didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento
economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8. Gli
insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica,
dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside
dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per
supplire titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e
seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante
concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma
dell'istituto statale di specializzazione «Augusto Romagnoli» e in possesso di
un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore
tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico
previsto per i docenti tecnico -pratici.
11. I posti del personale docente e
del personale assistente fanno parte di distinti ruoli speciali
provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene
ai ruoli provinciali.
Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
Art. 67 - Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e Istituti per non vedenti
1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è
stabilito con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si
applicano le disposizioni richiamate nell'articolo 322.
3. L'accesso a posti
di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per
non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi
speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal
testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per
il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati
alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette
istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro
che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di
apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale
teorico-pratico presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per
i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per Sordomuti
«A. Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della
pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore
degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante
concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai quali
possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al
presente testo unico e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito
apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale
teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della
pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme
del presente testo unico.
8. Il servizio prestato dal personale
assistente-educatore negli istituti di cui al comma 1 è riconosciuto come titolo
valutabile nei concorsi magistrali.
Sezione III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Art. 68 - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli
1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è
istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata
soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.
2.
Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media.
3.
L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame
preliminare che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale
professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio
culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al
perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6
mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della
sanità.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole
di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al
secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo
giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di
licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a
diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al
terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per
il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di
massofisioterapia.
Art. 69 - Regolamento
1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
Art. 70 - Organico
1. L'organico della scuola è costituito secondo la seguente
tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico
professionali
Incaricato - 1 Cultura medica professionale
Incaricato - 1
Cultura generale, cultura civica e tiflologica
Incaricato - 1 Matematica,
contabilità e scienze
Incaricato - 1 Lingue straniere
Incaricato - 1
Educazione fisica
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e
Braille
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione
Non si dà luogo
all'incarico quando non sia possibile affidare l'insegnamento per completamento
di orario al personale docente di altra scuola o dell'istituto
professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1
Collaboratore amministrativo
Incaricato - 1 Tecnico vedente di
gabinetto.
2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie
culturali in generale.
3. L'insegnamento medico professionale è conferito
anch'esso per incarico con retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di
scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti
sono assunti in organico per concorso per titoli ed esami fra diplomati
massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario può
essere affidato - a giudizio della presidenza - l'insegnamento in parte di
materie professionali.
5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale
docente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.
Art. 71 - Rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.
CAPO IV - Formazione delle classi e delle sezioni
Art. 72 - Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione
delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e
grado ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per
classe.
2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono
accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con numero di alunni di
regola superiore a 23. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono
costituite con un massimo di 20 alunni
3. Per le scuole elementari il numero
di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il
limite di venti per le classi che accolgono alunni portatori di handicap.
Art. 73 - Piano concernente il rapporto allievi - classi
1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in conformità al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
CAPO V - Calendario scolastico
Art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
(modificato dal DL 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352)
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione
secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il
31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e
degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il
1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli
esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno
200 giorni.
4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della
valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei
docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina,
con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le
scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli
esami.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i
consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il
calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei
precedenti commi.
7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di
conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7
devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di
effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per
lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis,
comma 1.
Art. 75 - Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche
1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di detti istituti.