Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media
Art. 161 - Finalità e durata della scuola media
1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita
gratuitamente nella scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la
formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta
dell'attività successiva.
3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata
triennale del corso.
Art. 162 - Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello
del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono
costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle
cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d'insegnamento, sono
ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di
educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo
insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per
squadre e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del
personale docente della scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono anche
i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno,
di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di
istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5.
Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle
ore d'insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario
e delle libere attività complementari.
Art. 163 - Direzione degli istituti
1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.
Art. 164 - Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli
docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal
consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
2. In caso
di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4,
del presente testo unico.
Art. 165 - Piano di studi
1. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti:
religione con la particolare disciplina di cui all'articolo 309 e seguenti;
italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica;
educazione tecnica; educazione musicale.
2. Per assicurare con la
partecipazione attiva di tutti i docenti la necessaria unità di insegnamento, il
consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.
Art. 166 - Programmi e orari di insegnamento
1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della
religione cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le intese di
cui all'articolo 309.
2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1,
sono tenute presenti le seguenti esigenze: (N.d.R.)
a) rafforzamento
dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo
dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimento alla sua origine
latina e alla sua evoluzione storica e delle lingue straniere;
b)
potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e
naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso
l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di
sistemazione delle conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi di educazione
tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione
di conoscenze tecniche e tecnologiche.
3. L'orario complessivo degli
insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali
disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le
scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonché per le scuole medie
annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie
per ciechi.
4. Previo accertamento delle possibilità locali possono essere
organizzate scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono istituite,
sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con
l'ordinanza di cui al comma 5, cattedre-orario comprensive delle ore di
insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e
delle libere attività complementari.
5. Con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
sono stabiliti i criteri generali e le modalità di organizzazione delle scuole
medie integrate a tempo pieno e sono precisate le funzioni integrative e di
sostegno ad esse affidate, nonché le condizioni necessarie perché possa
prevedersene il funzionamento, con riguardo anche alla prescuola ed
all'interscuola.
6. Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle
attività connesse con il funzionamento della scuola di cui all'articolo 491.
Art. 167 - Attività integrative e di sostegno
1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena
formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può
comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere
interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di
classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2.
Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di
sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi
degli articoli 315 e 316.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente
articolo si svolgono periodicamente, in sostituzione delle normali attività
didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico, con
particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni,
secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che è elaborato
dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio
di istituto e delle proposte dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai
docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli
insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.
5. Le attività previste dal comma
4 dell'articolo 166 devono essere coordinate con le iniziative comprese nel
programma di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il suddetto programma
viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso
dell'anno scolastico.
7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche
previste dal comma 3 dell'articolo 165, verificano l'andamento complessivo
dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli
opportuni adeguamenti del programma di lavoro.
Art. 168 - Piano annuale della attività scolastica
1. Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.
CAPO II - Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno
Art. 169 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
Art. 170 - Integrazione di corsi di formazione professionale
1. Per le attività didattiche da svolgere, nell'ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto dall'articolo 82.
Art. 171 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.
Art. 172 - Recupero scolastico di tossicodipendenti
1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 , entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.
CAPO III - Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali
Art. 173 - Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria é impartita all'interno dei singoli istituti.
2. A
tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui
all'articolo 139, anche scuole medie statali.
3. Le scuole medie annesse ai
Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle
disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali.
4. Alle scuole medie
annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
5. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati
femminili dello Stato.
Art. 174 - Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di
musica la funzione di direzione è svolta dal preside dell'istituto o dal
direttore del conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le
prove di esame nelle predette scuole medie sono integrati, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti
specializzati.
Art. 175 - Scuole medie per non vedenti o sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media è impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
CAPO IV - Itinerario scolastico
Art. 176 - Iscrizione alla prima classe
1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
2. I termini per
la presentazione della domanda di iscrizione e la documentazione, di cui essa va
corredata, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
3. Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre
tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.
Art. 177 - Valutazione e scheda personale dell'alunno
1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a
compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le
notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché
le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di
maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al
termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla
scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna
disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di
maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il
disposto dell'articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori
dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul
livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative
eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo
167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se
ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della
seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando
un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla
classe successiva o all'esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto
dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso
dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e
alle attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell'alunno e il giudizio
finale sono documentati con apposito attestato.
8. Il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva
con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni
altra documentazione ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico é
abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario
per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito
della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa.
Art. 178 - Accesso alle classi successive alla prima
1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente
inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di
cui al comma 5 dell'articolo 177.
2. Alle stesse classi si accede anche per
esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano
compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13
anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i
candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o
due anni.
3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in
qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
Art. 179 - Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di
seconda sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da
trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva
non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più
discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di
ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
Art. 180 - Esami di idoneità
1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si
svolgono in un'unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneità che
siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive
che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o
pareggiate o legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di
idoneità è nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha
luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un
docente della classe immediatamente inferiore.
Art. 181 - Norme sullo svolgimento degli esami
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di
svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
2. Per le prove di esame di
alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.
Art. 182 - Ripetenza
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta
può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia
necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 112.
2. Agli alunni handicappati può essere consentita una
terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.
Art. 183 - Ammissione all'esame di licenza
1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono
ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.
2.
All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano
compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età,
purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i
candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di età.
3. Al momento
dell'ammissione agli esami di licenza é presentata certificazione dell'avvenuta
vaccinazione contro l'epatite virale B.
Art. 184 - Sede e sessione unica dell'esame di licenza
1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e
pareggiate nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente
riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole
medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
2.
L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di
prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.
3. Le
prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
Art. 185 - Esame di licenza e commissione esaminatrice
1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia;
scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione
artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.
2.
L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua
straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al
comma 1.
3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza é composta di
tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui
al primo comma; nonché i docenti che realizzano forma di integrazione e sostegno
a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione é
nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di
personale indicate dal regolamento.
4. L'esame di licenza si conclude, in
caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di «ottimo», «distinto»,
«buono», «sufficiente», e in caso di esito negativo con la dichiarazione non
licenziato.
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non
abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio
della commissione, di iscriversi alla terza classe.
Art. 186 - Valore della licenza
1. L'esame di licenza media é esame di Stato.
2. Il diploma di licenza
media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di
secondo grado.
Art. 187 - Rilascio diplomi e attestati
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione
esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non
possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di
smarrimento, purché l'interessato o, se questi é minore, il padre o chi ne fa le
veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale
responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza é sostituito da un
certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3
devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli
effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori
agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame,
sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza
della scuola media non é fatta menzione delle prove differenziate sostenute
dagli alunni portatori di handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei
diplomi di licenza agli alunni della scuola media é gratuito.
8. Della
medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o
legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di
idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole
previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneità e
del diploma di licenza, é del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati,
di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
CAPO V - Libri di testo
Art. 188 - Adozione libri di testo
1. I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.
Art. 189 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 152.
CAPO VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici
Art. 190 - Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento,
l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e
ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei
comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4
dell'articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui
agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive
modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e
delle province.