Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II - L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
CAPO I - Obbligo scolastico
Art. 109 - Istruzione obbligatoria
1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore
è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto
anni ed è obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di
anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.
Art. 110 - Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al
quattordicesimo anno di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il
completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del
diciottesimo anno di età.
3. L'individuazione dell'alunno come persona
handicappata va effettuata con le modalità di cui all'articolo 313.
Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e
medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio
riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente
testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono
dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno
per anno alla competente autorità.
Art. 112 - Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.
Art. 113 - Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Art. 114 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura
delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di
età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei
genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco
degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole
al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli
inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo
pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di
cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento
invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare
altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute,
o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o
non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è
adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico
tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano
giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della
legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo
1989 n. 101.
CAPO II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri
Art. 115 - Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni
figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei
Paesi membri dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola
d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con
esito positivo nel Paese di provenienza.
2. La domanda di iscrizione va
presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito
del distretto in cui è domiciliato l'alunno, la scuola più idonea per struttura
e disponibilità a garantire il migliore inserimento.
3. L'iscrizione
effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del
Ministero.
4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del
presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso
gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per
ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente
comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di
sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
a)
adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio
alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l'insegnamento della lingua e
della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie
obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l'attuazione di quanto
previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute
nell'articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse,
può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un
rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della
pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti
che impartiscono l'insegnamento nelle attività di cui al comma 5.
9. Ai fini
dell'attuazione del comma 5, lettera b), per l'insegnamento della lingua e della
cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento nella provincia
di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli
affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello
Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.
Art. 116 - Alunni extracomunitari
1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto
disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati
italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua
e cultura di origine.
2. Possono altresì essere attuate forme di recupero ai
sensi dell'articolo 131, comma 2.
CAPO III - Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo
Art. 117 - Certificazioni
1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell'obbligo, è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419 ; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51 ; della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.