D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (1).
Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti
amministrazione pubblica): Circ. 10 gennaio 2002, n. 2;
- I.N.P.S. (Istituto
nazionale previdenza sociale): Circ. 11 maggio 2001, n. 103; Circ.10 luglio
2001, n. 136;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Nota 28 settembre 2001, n. 475.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante
delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo
unico delle disposizioni legislative in mate ria di tutela e di sostegno della
maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra
loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio
2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la
funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1.
Oggetto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i
congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in
affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2.
Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
2. Definizioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a)
per «congedo di maternità» si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della
lavoratrice;
b) per «congedo di paternità» si intende l'astensione dal lavoro
del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per
«congedo parentale», si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del
lavoratore;
d) per «congedo per la malattia del figlio» si intende
l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in
dipendenza della malattia stessa;
e) per «lavoratrice» o «lavoratore», salvo
che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli
con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori
di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di
cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai
trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da
disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono
essere inferiori alle predette indennità.
3. Divieto di
discriminazione.
1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso
per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di
assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli
della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. È vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia
di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per
quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma
3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. È vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la
classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la
progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
4. Sostituzione di lavoratrici e lavoratori
in congedo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori
assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il
datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o
temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera
b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c),
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle
leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di
personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai
sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese
rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti
dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti
dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale
con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la
sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice
recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da
questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al
compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in
congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in
affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al
Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici,
e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a
tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici
mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
5.Anticipazione del
trattamento di fine rapporto.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1.
Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il
trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno
economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti
delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire tale anticipazione.
CAPO II - TUTELA DELLA SALUTE DELLA
LAVORATRICE
6.Tutela della sicurezza e della
salute.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la
tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore
di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica,
altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in
affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria
assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale,le
lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie
pubblicheo private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni
erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle
prestazioni specialistiche per la tutela dellamaternità, in funzione
preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del
Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi
indicate.
7. Lavori vietati.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. È vietato
adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad
aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2.Tra i lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di
esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di
cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il
periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì,
spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del
lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di
lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La
lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la
qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni
equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata
ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di
cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con
l'arresto fino a sei mesi.
8. Esposizione a radiazioni
ionizzanti.
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le
donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate
o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad
una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. È
fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio
stato di gravidanza, non appena accertato.
3. È altresì vietato adibire le
donne che allattano ad attività comportanti un rischio di
contaminazione.
9. Polizia di Stato, penitenziaria e
municipale.
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n.
53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la
gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di
Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio
sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità
all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale
femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
10. Personale militare femminile
(decreto legislativo
31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto
di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante
il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale
militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri,
da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle
pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei
trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di
finanza.
11.Valutazione dei rischi.
(decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'àmbito ed agli effetti
della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione
ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui
all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da
adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende
quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui
risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate.
12. Conseguenze della valutazione.
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della
valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure
necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la
modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi
organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito
dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al
servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può
disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto
sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di
cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma
7.
13.Adeguamento alla disciplina comunitaria.
(decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite
le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti
la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi
industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e
riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle
predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si
provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e
C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche
adottate in sede comunitaria.
14. Controlli prenatali.
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti
hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui
questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la
fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di
lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione
giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli
esami.
15. Disposizioni applicabili
(decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal
presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra
disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro.
CAPO III - CONGEDO DI MATERNITÀ
16. Divieto di
adibire al lavoro le donne.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4,
comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due
mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo
20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra
la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il
parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il
parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono
aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
17. Estensione
del divieto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3,
5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data
presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in
relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative.
Fino all'emanazione del primo decreto
ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio
ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento
medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno
o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento
dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma
2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio
o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di
vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente
articolo sono definitivi.
18. Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n.
1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
19. Interruzione
della gravidanza.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1.
L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli
effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio
1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa,
l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è
commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
20.
Flessibilità del congedo di maternità.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la
durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di
astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e
nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti
sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si
applicano le disposizioni del comma 1.
21. Documentazione.
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio
del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le
lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore
dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del
parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di
previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
22.Trattamento economico e normativo.
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903,
art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad
un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il
periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6,
e 12, comma 2.
2. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle
ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei
limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione
dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del
raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato
per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono
considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività
lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di
congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai
sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in
periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in
opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione
professionale.
23. Calcolo dell'indennità.
(legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura
dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il
congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero
relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri
premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che
vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4.
Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene
dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici
non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del
rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5,
lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per
contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario,
l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere,
l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni
lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze
organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere
personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti
inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro
effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore
giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti
di lavoro prevedano, nell'àmbito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero
complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli
altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero
di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo
stesso.
24. Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
economico.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
comma 3)
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere
b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti
dagli articoli 16 e 17 (2).
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino,
all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro
senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento
dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione,
dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi
più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni,
non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni
sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del
figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per
accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4.
Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla
risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del
periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché
all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova
nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità
di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle
dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al
momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di
centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio
che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione
obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi
settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato
dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio
del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione
salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di
tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3-14 dicembre 2001, n. 405 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2001, n.49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, lettera a), del presente decreto.
25.Trattamento previdenziale.
(decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di
maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità
contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per
il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In
favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi
corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17,
verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini
pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della
domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di
lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di
cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo
in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione
pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima
gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo
comma.
26.Adozioni e affidamenti.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903,
art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1,
dell'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o
che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni
all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito
durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia della lavoratrice.
27.Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4
maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e
c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali,
disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta
anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al
compimento della maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo
internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di
durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto
per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né
retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1
dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso
del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
CAPO IV -
CONGEDO DI PATERNITÀ
28. Congedo di paternità.
(legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha
diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o
per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o
di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che
intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la
certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il
padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
29.Trattamento
economico e normativo.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma
3)
1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli
articoli 22 e 23.
30.Trattamento previdenziale.
1. Il trattamento
previdenziale è quello previsto dall'articolo 25.
31.Adozioni e
affidamenti.
1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma
1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2,
spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3.Al lavoratore, alle
medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui
all'articolo 28.
CAPO V - CONGEDO PARENTALE
32. Congedo
parentale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7,
commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita,
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del predetto limite, il
diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso
il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore,
dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia
un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il
limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro
secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque
con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo
parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto.
33. Prolungamento del congedo.
(legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap
in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni
del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del
congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il
congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui
all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del
periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al
richiedente ai sensi dell'articolo 32.
34.Trattamento economico e
normativo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e
7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle
lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto
previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si
applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui
all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32
ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari
al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è
determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui
all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto
previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. (2a)
(2a) in deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi gli artt. 21 e 58 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
35.Trattamento previdenziale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo parentale che danno
diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e
2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma
1 dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34,
comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono
coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per
tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da
parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i
criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di
amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o
non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale,
sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o
per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare
secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa
di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione
previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto
periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e
alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non
coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo
parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono
essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni,
a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda,
complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di
effettiva attività lavorativa.
36.Adozioni e affidamenti.
(legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33,
comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale
di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il
limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni
caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso
del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o
dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il
congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.
37.Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4
maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3,lettera n), e 39-quater, lettera b)
1.
In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le
disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto
l'incarico di curare la procedura di adozione certificala durata del congedo
parentale.
38. Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VI - RIPOSI E PERMESSI
39. Riposi giornalieri
della madre.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore
di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita
del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il
riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei
ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la
lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal
datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.
40. Riposi giornalieri del padre.
(legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono
riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati
al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se
ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d)
in caso di morte o di grave infermità della madre.
41. Riposi per parti
plurimi.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In
caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate
anche dal padre.
42. Riposi e permessi per i figli con handicap
grave.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1.
Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione
di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale,
si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo
alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al
compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di
gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa
nell'àmbito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età
del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.Ai sensi dell'articolo 20 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera
continuativa nell'àmbito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza
con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia
continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo
33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il
congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro
scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima
da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui
all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del
figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4
della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante
il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano
fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di
durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno
2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per
le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta
con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il
congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i
genitori non può superare la durata complessiva di due anni;
durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefìci di cui
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni
di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i
congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non
ne abbia diritto.
43.Trattamento economico e normativo.
(legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n.
423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente
Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli
apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
44.Trattamento
previdenziale.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al
presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma
2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3,
sono coperti da contribuzione figurativa.
45.Adozioni e
affidamenti.
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di
riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e
di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di
cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di
soggetti con handicap in situazione di gravità.
46.
Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita
con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VII - CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
47.
Congedo per la malattia del figlio.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di
ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei
congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di
malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al
presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia
del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
48.Trattamento economico e
normativo.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I
periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o
alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22,
commi 4, 6 e 7.
49.Trattamento previdenziale.
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia
del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2.
Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dall'articolo 35,comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
50.Adozioni e affidamenti.
(legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del
bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli
affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato
a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la
disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i
dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste
dall'articolo 47, comma 2.
51. Documentazione.
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui
al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non
sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
52.
Sanzioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal
lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VIII - LAVORO NOTTURNO
53. Lavoro
notturno.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a)
e b)
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età
del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la
lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il
lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore
che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a
dodici anni.
3.Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9
dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la
lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
CAPO IX - DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI DIRITTO AL
RIENTRO
54. Divieto di licenziamento.
(legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n.
903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2,
comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non
possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine
dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al
compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento
opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice,
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare
al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto
di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della
lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c)
di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o
di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di
esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui
all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso
che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta,
sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può
altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il
licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da
parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo
di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica
anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al
compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del
presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni
contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire
due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso
del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e
di paternità.
55. Dimissioni.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di
dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma
dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle
indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di
licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre
lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui
al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni
presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla
lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel
primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere
convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio.A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di
lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice
o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
56. Diritto al rientro e
alla conservazione del posto.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei
periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno
diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e
di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al
lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di
paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì
diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
CAPO X - DISPOSIZIONI SPECIALI
57. Rapporti di lavoro
a termine nelle pubbliche amministrazioni.
(decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma
restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico,
alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con
contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con
contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta
il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico
per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi
ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai
lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo
24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione
pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
58. Personale
militare.
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e
5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di
maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione
di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I
periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a
tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono
computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità
dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco,
previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal
servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza
straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto
previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è
computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla
disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la
fine del servizio.
59. Lavoro stagionale.
(legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie e
lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella
annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le
quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54,
hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento,
sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa
dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2.
Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni
dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia
contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera
d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
60. Lavoro a tempo parziale.
(decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare,del principio di non
discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei
medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda
la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento
economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il
datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in
rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del
congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole
della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma
4.
3.Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
in materia contributiva.
61. Lavoro a domicilio.
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1.
Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità
e di paternità.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3,
16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera
di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del
salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori
interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per
l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori
interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui
al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali
vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse
possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella
stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a
domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano
lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà
a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia
per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori
caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2
è subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternità, la
lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in
consegna, anche se non ultimato.
62. Lavoro domestico.
(legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16,17, 22, comma 3 e 6, ivi
compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale
addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed
ilrelativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1403.
63. Lavoro in agricoltura.
(decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art.
5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n.
144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui
alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui
all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri
previsti per i lavoratori dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori
agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità
a condizione che risultino iscritti nei predettielenchi nell'anno precedente per
almeno 51 giornate.
3. È consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei
lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione
di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile
1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e
permessi di cui ai Capi III, IV,V e VI sono calcolate sulla base della
retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori
agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni
per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione
fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8
agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al
comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini
della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo
per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello
spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A
decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e
i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della
retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma
5.
64. Collaborazioni coordinate e continuative.
1. In materia di
tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si
applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2.Ai sensi del comma 12
dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità
prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità
previste per il lavoro dipendente.
65.Attività socialmente
utili.
(decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3,
15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
1.
Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno
diritto al congedo di maternità e di paternità.
Alle lavoratrici si applica
altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2.Alle
lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una
precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di
congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità
pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma
3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono
rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del
soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.
3.Alle lavoratrici e
ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività
socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo
di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a
tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione
dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno è erogato
anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6,
del presente testo unico.
CAPO XI - LAVORATRICI AUTONOME
66. Indennità di
maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole.
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici
dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui
alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n.
613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una
indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al
parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.
67. Modalità di
erogazione.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennità di
cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in
carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza
spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In
caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo
66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non
abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 26, o i
18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede
d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
68. Misura
dell'indennità.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
1.
Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato,
come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in
relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome,
artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi
antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data
effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario
minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai
successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo
1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei
casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica
rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è
corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un
periodo di trenta giorni.
69. Congedo parentale.
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo,
madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al
congedo parentale di cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamento
economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita
del bambino.
CAPO XII - LIBERE PROFESSIONISTE
70. Indennità
di maternità per le libere professioniste.
(legge 11 dicembre 1990, n.
379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di
previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico,
è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del
parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità di cui al comma 1
viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del
reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel
secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennità
di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero
stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla
tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del
medesimo articolo.
71.Termini e modalità della domanda.
(legge 11
dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 70 è
corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dalla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a
seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento
del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta
giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da
certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella
presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza
del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3.
L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il
compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi
spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22
maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.
72.Adozioni e affidamenti.
(legge 11 dicembre 1990, n.
379, art. 3)
1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per
l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato
i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata
dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso
del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e
la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3.Alla domanda di
cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di
affidamento.
73. Indennità in caso di interruzione della
gravidanza.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di
interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del
terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella
misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione
determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda
deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha
fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta
interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22
maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio
di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
CAPO XIII - SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA
PATERNITÀ
74.Assegno di maternità di base.
(legge 23 dicembre
1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n.
488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e
11)
1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle
donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del
presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L.
2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento
dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura
prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso
dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di
cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre
risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a
nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di
equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della
maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica
della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono
avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7.
L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma
restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla
base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'àmbito dei
decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente
articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno,
se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o
all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno
di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di
maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
75.Assegno di maternità per lavori
atipici e discontinui.
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8,
9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle
donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela
previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato,
o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal
2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per
l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22,
66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto
alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si
verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di
godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della
maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va
dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data
della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti
dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come
individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a
quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove
mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto
periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in
caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di
gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai
trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di
maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternità.
3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato
dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel
termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1°
gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i
decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non
ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del
minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
CAPO XIV - VIGILANZA
76.
Documentazione.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi
2, 3 e 4)
1.Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo
unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del
Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da
medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto
presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità
hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la
regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi
ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4.Tutti i
documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da
ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e
natura.
77.Vigilanza.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto
per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere
l'ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad
eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La
vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e
per esse al Servizio sanitario nazionale.
CAPO XV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI
CONTRIBUTIVI
78. Riduzione degli oneri di maternità.
(legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento ai
parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio
2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale
obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a
lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto
complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del
bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001,
subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per
maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali (3).
2.
Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore
dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello
0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1°
gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
(3) La riduzione del contributo previsto dal presente comma è stata confermata, a decorrere dall'anno 2002, dal comma 1 dell'art. 43, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
79. Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato.
(legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della
riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un
contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti
misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore
dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per
cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari
difabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione
per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d)
dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli
impiegati agricoli.
Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo
indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli
a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile
1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a
riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento
per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n.
418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32
settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di
previdenza per i giornalisti italiani «Giovanni Amendola» è dovuto un contributo
pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento
dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi
relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le
disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei
contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione
alle effettive esigenze delle relative gestioni.
80. Oneri derivanti
dall'assegno di maternità di base.
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art.
66, commi 5 e 5-bis)
1. Per il finanziamento dell'assegno di maternità di cui
all'articolo 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in
lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le
relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di
specifica rendicontazione.
81. Oneri derivanti dall'assegno di maternità
per lavori atipici e discontinui.
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art.
49, comma 9)
1. L'assegno di cui all'articolo 75 è posto a carico dello
Stato.
82. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici
autonome.
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 6, 7 e 8; legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1.Alla copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di
lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali (4).
2.Al fine
di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto
stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale
uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.
(4) Per la conferma del contributo previsto dal presente comma vedi l'art. 43, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
83. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere
professioniste.
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1.Alla copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a
carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti.
Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice
di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni (5).
2.A seguito
della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, alla
ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5
dell'articolo 75, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri
una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni
assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri
derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della
contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere
dei consigli di amministrazione delle casse.
(5) Per la conferma del contributo previsto dal presente comma vedi l'art. 43, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
84. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici
coordinate e continuative.
(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59,
comma 16)
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme
obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota
contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere
derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla
maternità.
CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI
85. Disposizioni in
vigore.
1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni
legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai
sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29:
a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972,
n. 457;
d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera
c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f)
l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1°
aprile 1981, n. 121;
i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n.
155;
j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k)
l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l'articolo 7 della
legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4
del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1990, n. 58;
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223;
p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il
comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q)
il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r)
il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201;
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564;
u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
w) il comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell'articolo
25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5
dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l'articolo
18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del
comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb)
l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell'articolo
41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12
della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di
sei mesi ivi previsto;
ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2
dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli
articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il
comma 6 dell'articolo41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4
dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo
25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337;
e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
f) il decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione così
come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto 6 marzo 1995 del Ministro
della sanità;
i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma
2 dell'articolo 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
k) il decreto 27 maggio 1998 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto
10 settembre 1998 del Ministro della sanità;
m) gli articoli 1 e 3 del
decreto 12 febbraio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto 30 aprile 1999, n. 224 del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica;
o) il decreto 4 agosto
1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
p) il comma 6
dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
q) il decreto 20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
r) il decreto 24 aprile 2000 del Ministro della
sanità.
86. Disposizioni abrogate.
(legge 9 dicembre 1977, n. 903,
articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo
2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n.
653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive
modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a)
e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole «e gli articoli 6
e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di
cui al comma precedente» del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio
1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7
agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6
maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994,
n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9
settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15
dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q)
l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli
articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i
commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma
4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo
quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e
gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11
dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti
disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 (6).
(6) Comma così corretto con Comunicato 8 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2001, n. 234).
87. Disposizioni regolamentari di attuazione.
1. Fino all'entrata
in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo
unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente
testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle
corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
88. Entrata in
vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente
dellaRepubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
Elenco dei lavori faticosi,
pericolosi e insalubri di cui all'art. 7
Il divieto di cui all'art. 7,
primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a
spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei
pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori
faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono
i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono
alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui
agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo
il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su
scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà
dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante,
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando
il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i
lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei
reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la
manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella
concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per
7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i
lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro
mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto legislativo
25 novembre 1996,n. 645, allegato 2)
Elenco non esauriente di agenti e
condizioni di lavoro di cui all'art. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui
all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in
atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione,
immersione subacquea;
b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a
meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro
questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e
suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di
carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui
all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi
derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di
carattere minerario.
Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre
1996,n. 645, allegato 1)
Elenco non esauriente di agenti processi e
condizioni di lavoro di cui all'art. 11
A.Agenti.
1. Agenti fisici,
allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o
rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi,
vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi
pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d)
radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni
termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno
sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi
fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art.
1.
2.Agenti biologici.Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai
sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali
agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute
delle gestanti e del nascituro,sempreché non figurino ancora nell'allegato
II.
3.Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia
noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché
non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R
46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora
nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti
antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di
comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che
figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori
sotterranei di carattere minerario.
Allegato D
(legge 11 dicembre
1990, n. 379, art. 1)
Elenco delle casse di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti di cui all'art. 70
1. Cassa nazionale del
notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli
avvocati e procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza
farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
5.
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
6. Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
7. Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori commercialisti.
9. Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi
professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i consulenti del lavoro.