Ministero dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel
territorio
Area della parità scolastica
Circolare ministeriale n. 46 del 24 aprile 2002 prot. n. 178
Legge n. 62 del 10 marzo 2000 - Contratti individuali di
lavoro - Scuole paritarie. Applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera h) e comma
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L'articolo 1, comma 4, lettera h), della legge n. 62/2000,
recante norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione, prevede, tra i requisiti per il riconoscimento della parità
scolastica, la stipula di contratti individuali di lavoro nel rispetto dei
Contratti Collettivi Nazionali di settore per il personale dirigente e
insegnante che presta servizio presso le scuole in oggetto.
Il comma 5, della succitata legge,
prevede altresì la possibilità per dette scuole di avvalersi di prestazioni
volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e
professionali ovvero di ricorrere a contratti di prestazione d'opera in misura
non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.
Al riguardo sono sorti dei problemi interpretativi circa la portata applicativa
dei due citati commi; in modo specifico si è posta la questione relativa alla
concreta possibilità di applicare, in modo generalizzato, e dunque oltre il
limite di un quarto delle prestazioni complessive prefigurato dal comma 5
dell'art. 1, legge n. 62/2000, contratti di prestazione d'opera stipulati in
conformità di Contratti Nazionali di Lavoro per il personale docente con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La questione è stata sollevata - in sede di applicazione delle citate
disposizioni - dall'Assessorato della Regione Siciliana, il quale ha investito,
a sua volta, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
Attesa la rilevanza generale della materia trattata, del tutto peculiare nella
sua accezione, e, soprattutto al fine di evitare l'applicazione nell'ambito del
territorio nazionale di modalità non univoche, questa Direzione ha ritenuto
opportuno acquisire in merito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che
si è espressa sulla questione con parere n. 037231 del 17 aprile 2002.
Con tale parere, il menzionato Organo, ribadendo l'avviso dell'Avvocatura
distrettuale, si è pronunciato nel senso di precludere il riconoscimento della
parità alle istituzioni non statali che per il reclutamento del personale
docente ricorrono in modo generalizzato, e quindi oltre il limite di un quarto
delle prestazioni complessive, a contratti "di prestazione d'opera
intellettuale".
Invero l'Avvocatura Generale medesima, nel citato parere, "...ritiene assorbente
e decisiva, ...la considerazione che il successivo comma quinto, della norma in
esame, limita tassativamente ad "un quarto delle prestazioni complessive" la
possibilità per le scuole paritarie di ricorrere (oltre che a prestazioni
volontarie di personale docente) "anche a contratti di prestazione d'opera di
personale fornito dei necessari requisiti", pertanto ritiene "...di escludere la
possibilità che la condizione - prescritta dall'art. 1, comma 4, lett. h), come
requisito necessario ai fini del riconoscimento della "parità" alle scuole non
statali - ... possa ritenersi realizzata in presenza di contratti di lavoro
autonomo..." .
L'Avvocatura Generale, condividendo anche l'avviso delle Amministrazioni
interessate, ribadisce che il 75% delle prestazioni di lavoro vanno ricondotte
al rapporto di lavoro subordinato per due ordini di ragioni: il primo in quanto
dal combinato disposto dei due citati commi, il quinto comma costituisce la
species rispetto al genus previsto dal comma 4, lettera h); il secondo si ricava
dall'esplicito riferimento al rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di
settore nella stipula dei contratti individuali di lavoro.
Inoltre, nell'ambito del "Sistema nazionale d'istruzione" che le istituzioni
paritarie vanno ora a comporre con le scuole statali, secondo l'esplicita
previsione del comma 1 del medesimo art. 1 legge n. 62/2000, "la conclusione cui
univocamente induce il tenore letterale delle disposizioni in esame trova piena
conferma, ...,nella loro ratio, che è manifestamente quella del riconoscimento
della parità alle sole istituzioni scolastiche che si avvalgano di insegnanti (e
dirigenti) cui siano attribuite le medesime condizioni di stabilità del rapporto
di lavoro (con gli oneri e le garanzie che ne conseguono, a tutela
dell'interesse dei discenti, della corretta organizzazione scolastica e della
libertà di insegnamento), proprie dei docenti delle scuole statali, condizioni
che, all'evidenza non possono ritenersi sussistenti in presenza di contratti
d'opera... stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile".
Peraltro, la descritta soluzione interpretativa non esclude, sempre secondo
l'avviso dell'Avvocatura, la possibilità che i succitati contratti, possano
trovare applicazione con riguardo ai rapporti di lavoro autonomo che le scuole
paritarie sono legittimate a costituire ai sensi del più volte citato art. 1,
comma quinto, della legge n. 62/2000, nel limite di un quarto delle prestazioni
complessive rese dal personale.
Tutto ciò premesso, alla luce del suddetto parere, si sottolinea l'importanza
che i Direttori Generali interessati verifichino, con un'attività di
monitoraggio presso le scuole paritarie, nel rispetto dell'art. 1, comma 6,
della legge n. 62/2000, la sussistenza dei requisiti suddetti e la permanenza
degli stessi, in modo tale che con l'inizio del prossimo anno scolastico tutte
le anzidette istituzioni, inserite nel sistema paritario, operino nel rispetto
della normativa vigente nonché secondo la linea interpretativa espressa
dall'Avvocatura Generale.
Per le scuole che abbiano già prodotto istanza di parità con decorrenza dall'a.s.
2002/2003 si segnala la necessità di tenere conto, nell'istruttoria delle
relative domande, del citato parere.
La presente viene diffusa via internet e tramite la rete intranet di questo
Ministero.